Regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per i veicoli in avaria o incidentati. (Direttiva n. 4956/26/gab)

ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ANAS ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRAFORI ALL'AISCAT

DIRETTIVA 14 maggio 1998.

Regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per i veicoli in avaria o incidentati. (Direttiva n. 4956/26/gab.).

Si emanano le presenti direttive agli Enti proprietari e concessionari di autostrade (di seguito denominati Enti) per l'attivita' di soccorso stradale sulla rete di propria competenza al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di uniformare, attraverso criteri e standard di riferimento, il servizio di soccorso sull'intera rete autostradale nazionale.

Occorre preliminarmente richiamare le disposizioni contenute nel codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 360/1993) che nell'art. 2, comma 3, lettera a), individua la presenza di "Sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato" come una delle caratteristiche fondamentali che distinguono le autostrade dalle altre strade.

Inoltre l'art. 175, comma 7, lettera a), impone il divieto "sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale" di "trainare veicoli che non siano rimorchi". Al riguardo l'art. 374 del regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996) precisa che l'attivita' di soccorso stradale e di rimozione sulle autostrade puo' essere affidata in concessione dall'Ente proprietario della strada a soggetti autorizzati.

La normativa si riferisce esclusivamente all'attivita' di soccorso stradale sulle autostrade e sulle loro pertinenze (aree di servizio, rampe, svincoli, ecc.) e non sulla viabilita' ordinaria, in quanto sulle autostrade le velocita' consentite sono superiori a quelle previste per la viabilita' ordinaria. Sia lo stazionamento sulla carreggiata di un veicolo fermo (per avaria o per incidenti) che la rimozione del veicolo stesso sono estremamente pericolosi anche perche' sulle autostrade gli accessi di ingresso e di uscita dal tracciato sono molto meno frequenti che non sulla viabilita' ordinaria. Inoltre, sulle autostrade e' necessario rimuovere "nel piu' breve tempo possibile" il veicolo fermo (per qualsiasi motivo) in quanto causa di estremo pericolo per la circolazione degli altri veicoli oltre che' degli occupanti il veicolo in avaria. Sulle autostrade e' inoltre vietata la circolazione dei pedoni (v. art.

175, comma 6).

  1. Rientra nei compiti degli Enti garantire su tutto il tracciato autostradale di competenza l'organizzazione del sistema di assistenza e sicurezza ed il suo mantenimento in perfetta efficienza.

    Dalle valutazioni che scaturiscono dall'esame dei dati concernenti gli interventi effettuati nel corso del 1997, i cui risultati sono riportati nelle tabelle 1 e 2 allegate, si evince che tale sistema di assistenza e sicurezza deve svolgersi attraverso appositi sistemi di chiamata di soccorso (c.d. colonnine SOS), opportunamente collegati ad una centrale operativa dell'Ente, e su un adeguato e tempestivo servizio di soccorso svolto sia attraverso la presenza di strutture e mezzi permanentemente ed esclusivamente dedicati che di soggetti particolarmente qualificati, con idonea organizzazione di uomini professionalmente preparati e mezzi conformi alla normativa vigente, i quali effettuino l'intervento in condizioni di sicurezza e la successiva rimozione. Il servizio ovviamente va garantito 24 ore su 24 e per tutte le giornate dell'anno.

    La mancanza di un "sistema di assistenza", come sopra descritto, facendo venir meno un requisito essenziale previsto nella "definizione" di autostrada (v. art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) puo' costituire causa di "declassamento" dell'autostrada in "strada extraurbana principale", con tutte le conseguenze di ordine giuridicoeconomico che ne derivano.

    Anche la delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato n. 4045 in data 4 luglio 1996, in materia di soccorso stradale riconosce che rimane in capo alle societa' autostradali "il compito di assicurare il servizio di soccorso sull'intera rete autostradale (di competenza) e con caratteristiche di continuita'" (1).

    Tale compito spetta all'Anas per le autostrade gestite direttamente.

    Il regolamento (v. art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) da' facolta' agli Enti proprietari o concessionari di autostrade, nel caso che non esercitino direttamente (in tutto o in parte) tale attivita' di affidarla in concessione a soggetti autorizzati.

  2. Sull'intera rete devono essere installate e tenute in perfetta efficienza colonnine SOS di tipo fonico bicanale ad intervalli regolari e a distanza di circa 2 km collegate 24 ore su 24 ad una centrale operativa dell'Ente.

    Tali colonnine dovranno essere appositamente contraddistinte con i segnali di cui all'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (fig. II 305).

    Si ritiene particolarmente importante il requisito della "fonia" delle colonnine in quanto cio' consente non solo agli utenti di scegliere, tra i soggetti autorizzati all'effettuazione del soccorso, quelli di propria fiducia, ma anche e soprattutto di descrivere le cause della richiesta di intervento ed il tipo di veicolo da soccorrere. Cio' e' essenziale per l'individuazione da parte della centrale operativa dell'Ente dell'intervento piu' efficace ed idoneo.

    La centrale operativa dell'Ente, valutando prioritariamente gli aspetti...

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