Testo del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 20 novembre 2004), coordinato con la legge di conversione 19 gennaio 2005, n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8), recante: ??Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' de...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate ssul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Compiti della Croce Rossa italiana

  1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere

    ´d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; (( d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italianaª )).

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante: ´Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)ª, come modificato dalla presente legge

    ´Art. 2. - L'orientamento statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve conformarsi, ai sensi dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai seguenti criteri

    1) Principio volontaristico, nel senso che la qualita' di socio possa riconoscersi a chiunque si impegni ad offrire prestazioni volontarie e personali per il raggiungimento delle finalita' istituzionali dell'Associazione.

    2) Compiti

    1. contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonche' delle vittimite dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile; b) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi; c) organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali; d) diffondere e promuovere i principi umanitari ai quali la istituzione della Croce rossa internazionale e' informata; d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfuzionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana.

      L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) e' determinata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando la competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale.

      3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello

      I) un'organizzazione centrale composta

    2. dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale; b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale e' integrata dai presidenti dei comitati provinciali e localiª; c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.; d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle fmanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza...

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