ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2009 - Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell''Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3755). (09A04507)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, ed il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture danneggiate nelle zone colpite;

Vista la nota del 9 aprile 2009 dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Viste le richieste formulate dal Ministero dell'interno e dalla regione Abruzzo;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

  1. Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Commissario delegato si avvale del Prefetto dell'Aquila in qualita' di soggetto attuatore con funzioni vicarie.

  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito, il Commissario delegato puo' individuare uno o piu' soggetti attuatori a cui affidare settori di intervento sulla base di apposite direttive allo scopo impartite.

  3. Agli articoli 6 e 14 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 le parole «Commissario delegato» sono sostituite dalle parole «Capo del Dipartimento della protezione civile».

  4. All'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754 il periodo «inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa» e' soppresso.

    Art. 2.

  5. L'articolo 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito dal seguente:

    Art. 7 - 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura a tutto il personale impiegato nella gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria ed impiegati nelle operazioni tecnico-scientifiche finalizzate al superamento dell'emergenza. Ai predetti professionisti e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.

    2. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare convenzioni con Universita', Enti o Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza

    .

    Art. 3.

  6. All'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato» e' sostituito dal seguente «Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono».

  7. Il comma 2 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito dal seguente: «2. I benefici economici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire al Presidente della regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni presso cui hanno avuto luogo le predette sistemazioni alloggiative le occorrenti risorse finanziarie».

  8. Il comma 3 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito dal seguente: «3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui al comma 1, e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione».

    Art. 4.

  9. All'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del...

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