DECRETO 11 gennaio 2012 - Ripartizione dei prezzi delle sigarette - Tabella A - e dei sigaretti - Tabella C. (12A00577)

IL DIRETTORE GENERALE

dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, ed in particolare, l'art. 39-octies, il quale stabilisce:

nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

nel comma 2-quater, che per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera a) di peso inferiore a tre grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato e' fissata nella misura del cento per cento dell'accisa applicata su tale prezzo;

nel comma 4, che l'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;

nel comma 5, le modalita' di calcolo dell'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello della classe di prezzo piu' richiesta;

Visti l'art. 39-bis, comma 4, l'art. 39-sexies e l'art. 39-septies del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3, sono considerati sigaretti;

sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta, dai soggetti obbligati, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta;

l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Visto l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale l'aliquota ordinaria...

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