DECRETO 3 maggio 2011 - Ripartizione dei prezzi delle sigarette ( Tabella A ) e dei sigaretti ( Tabella B ). (11A06611)

IL DIRETTORE PER LE ACCISE

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2011, n. 98, per l'attuazione della direttiva 2010/12/UE, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57, il quale stabilisce:

nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

nel comma 2-quater, che per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera a) di peso inferiore a tre grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato e' fissata nella misura del cento per cento dell'accisa applicata su tale prezzo;

nel comma 4, che l'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;

nel comma 5, le modalita' di calcolo dell'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello della classe di prezzo piu' richiesta, il cui importo specifico fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'accisa globale e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente;

Visto l'art. 39-bis, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3...

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