IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, nonche' la direttiva 2008/118/CE, per quanto concerne il regime generale delle accise;
Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva 2010/12/UE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa
Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 6, comma 15, dopo le parole: «regime doganale sospensivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e)»;
all'articolo 11, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto indicato dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo e' ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma.»;
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all'articolo 18, comma 3:
1) nell'alinea, le parole: «Gli ufficiali e sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «comandante», le parole: «di zona» sono sostituite dalla seguente: «regionale»;
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all'articolo 39-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Oggetto dell'imposizione)»;
2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono:»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi' definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprieta' e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente...