Riconoscimento, alla sig.ra Kerenxhi Elona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente ´Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamentiª;

Vista l'istanza della sig.ra Kerenxhi Elona, nata il 20 febbraio 1976 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale albanese di ´Avokatª rilasciato dal ruolo nazionale degli avvocati della Repubblica d'Albania cui la richiedente e' iscritta dal 16 luglio 2005 con licenza n. 2460, ai fini dell'accesso all'albo degli ´avvocatiª ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico ´Laurea in giurisprudenzaª presso l'Universita' degli studi di Perugia in data 26 ottobre 2000, omologata dalla competente Autorita' albanese con provvedimento di dicembre 2005;

Considerato inoltre che la richiedente ha documentato lo svolgimento della pratica biennale come attestato dall'ordine degli avvocati di Perugia in data 8 novembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ´avvocatoª e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n...

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