DECRETO 3 Settembre 2007 - Riconoscimento, alla sig.ra Cocu Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";

Vista l'istanza della sig.ra Cocu Elena, nata a Bacau (Romania) il 9 ottobre 1967, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale rumeno di "Subinginer in profilul tehnologia Produselor Alimentare" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Tecnologo alimentare";

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico professionale di "Diploma de Subinginer in profilul tehnologia produselor alimentare" presso 1'"Universitatea Dunarea de Ios din Galati Facultatea de Industrie Alimentara Acvacultura si Pescuit" nella sessione giugno 1993;

Visto il conforme parere delle Conferenze dei servizi del 12 aprile 2007 e del 22 maggio 2007;

Considerato che il titolo di cui e' in possesso l'istante e' condizione necessaria e sufficiente in Romania per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria in atti allegato nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare e quella di cui e' in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cocu Elena, nata a Bacau (Romania) il 9 ottobre 1967, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di...

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