DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 125 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria
DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n.125
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti
il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419; Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto siciliano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente decreto legislativo
Art. 1.
-
Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1999, svolte dall'amministrazione penitenziaria, nell'ambito del territorio della Regione, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, sono trasferite alla Regione Siciliana.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo Statuto della Regione siciliana, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed e' stato convertito in...
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