DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1999, n. 230 - Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419

Coming into Force31 Luglio 1999
Enactment Date22 Giugno 1999
Published date16 Luglio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/07/16/099G0305/CONSOLIDATED/20181026
Official Gazette PublicationGU n.165 del 16-07-1999 - Suppl. Ordinario n. 132
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costruzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sannita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Diritto alla salute dei detenuti e degli internati

1 - I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di liberta', alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.

  1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati:

    1. livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;

    2. azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilita' individuale e collettiva in materia di salute;

    3. informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in liberta',

    4. interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale.

    5. l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternita' anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonche' appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;

    6. l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalita', in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.

  2. Ogni Azienda unita' sanitaria locale, nel cui ambito e' ubicato un istituto penitenziario, adotta un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei servizi sanitari le Aziende unita' sanitarie locali e l'amministrazione penitenziaria promuovono consultazioni con rappresentanze di detenuti ed internati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini.

  3. I detenuti e gli internati conservano l'iscrizione al Servizio saintario nazionale per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico-generica.

  4. Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia.

  5. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.

    AVVERTENZA : Il testo delle note qui pubblicato e', stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio, restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costruzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sannita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Diritto alla salute dei detenuti e degli internati

1 - I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di liberta', alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci , tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.

  1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati:

    1. livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;

    2. azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilita' individuale e collettiva in materia di salute;

    3. informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in liberta',

    4. interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale.

    5. l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternita' anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonche' appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;

    6. l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo...

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