Il Nuovo decreto-legge sfratti in alcune sue applicazioni pratiche

AutoreGiovanni Galli
Pagine105-106

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Il Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del decreto-legge n. 240 del 2004, il cosiddetto decreto-legge sfratti. Si tratta di una serie di norme sorte in conseguenza dell'avviso, lanciato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 2004), di non potersi procedere lungo il pluriennale percorso di proroghe delle esecuzioni di rilascio, pena l'incostituzionalità. Il provvedimento si rivolge a specifiche e limitate categorie di conduttori: quelle che avevano potuto godere della sospensione dell'esecuzione di rilascio mercè l'art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) e le successive reiterazioni di tale disposizione. In più, per una modifica introdotta dal Senato, anche gli inquilini «che abbiano avuto sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1º luglio» e il 13 settembre 2004. Il decreto-legge introduce specifiche misure, fra le quali acquistano forte rilevanza le cinque nuove tipologie contrattuali: la sottoscrizione di un nuovo contratto concede ai conduttori un differimento della procedura.

La platea dei potenziali beneficiari è in sè abbastanza contenuta, essendo stimati in circa 26 mila i conduttori ricompresi nell'art. 1 (sfrattati anziani o minorati, con reddito insufficiente per accedere alla locazione ecc.). È verosimile che, anzi, siano ancor meno numerosi, vuoi perché il reale universo degli sfrattati in tali condizioni potrebbe essere stato sovrastimato, vuoi perché per molteplici motivi (cause naturali, accordi con i locatori, trasferimenti in altri Comuni ecc.) non tutti gli inquilini vorranno aderire alle possibilità offerte dalle nuove norme.

Le tipologie contrattuali sono disciplinate dall'art. 2. Una sola prevede un nuovo contratto fra proprietario che aveva avviato la procedura esecutiva e rispettivo conduttore (comma 2). Negli altri quattro casi, non c'è alcuna limitazione per i proprietari che vogliano accedere alle nuove tipologie contrattuali: è sufficiente la disponibilità a locare un immobile alle condizioni indicate. In due di tali tipologie, conduttore diventa l'ente locale, che poi provvederà, tramite concessione amministrativa, a dare alloggio al conduttore bisognoso, per una durata di due anni non prorogabili (comma 3) o di tre anni prorogabili di due soltanto in caso di esplicita intesa (comma 4). Negli ultimi due casi, i proprietari locano l'immobile al conduttore bisognoso per un periodo di tre anni prorogabile di due solo se le due parti contrattuali lo prevedano (comma 5) oppure per quattro anni con proroga sempre facoltativa fino a quattro anni (comma 6). I canoni sono o liberi o ricondotti nelle fasce di oscillazione dei contratti agevolati, di cui alla legge n. 431 del 1998. A quest'ultimo proposito si...

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