DECRETO 25 marzo 1998 - Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1 settembre 1997, tredicesima e quattordicesima tranche
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'ar. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.702 miliardi;
Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 27 ottobre,
29 dicembre 1997, 26 gennaio, 23 febbraio 1998, con i quali e' stata
disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di
credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con
godimento 1 settembre 1997;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei suddetti
certificati di credito del Tesoro;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli "specialisti
in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,
hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al
portatore con godimento 1 settembre 1997, della durata di sette anni,
fino all'importo massimo di nominali lire...
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