D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209. Codice delle assicurazioni private

AutoreSilvio Lovetti - Filippo Martini
Pagine152-179

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d.L.vo 7 settembre 2005, n. 209Codice delle assicurazioni private (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 239 del 13 ottobre 2005) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 152 del 2 luglio 2010.

(Estratto)

titolo i

DISPOSIZIONI GENERALI

CaPo i

DEFINIZIONI

E CLASSIFICAZIONI GENERALI

definizioni. – 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all’articolo 2, comma 3; b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all’articolo 2, comma 1; c) attività assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di assicurazione; d) attività riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o retrocessi da un’impresa di riassicurazione (1);

e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un’impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio; f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un’impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio; g) autorità di vigilanza: l’autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicura

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D.L.VO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

zione o da operazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, nell’ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un’impresa di assicurazione, prima dell’avvio delle procedure di liquidazione dell’impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni; o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione; p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 303; q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 285; r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:

1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti professionalmente un’attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l’assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:1) il totale dell’attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l’importo del volume d’affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l’assicurato sia un’impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata; t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta; u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2; v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione — centrale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta; z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2;

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aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonchè nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario (2);

bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di riassicurazione, da un’impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un’impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica (3);

cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all’esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; cc bis) impresa di riassicurazione captive: un’impresa di riassicurazione controllata da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un’impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l’impresa di riassicurazione captive (4);

cc ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio dell’attività riassicurativa (4);

cc quater) impresa finanziaria: un’impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:

1) un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell’articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;

2) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o un’impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);

3) un’impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;

4) un’impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE (4);

dd) ISVAP: l’Istituto per la vigilanza sulle...

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