D.M. 1 aprile 2008, n. 86. Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private

AutoreSilvio Lovetti - Filippo Martini
Pagine196-202

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d.m. 1 aprile 2008, n. 86regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private (Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 116 del 19 maggio 2008).

CaPo i

DISPOSIZIONI

DI CARATTERE GENERALE

ambito di applicazione. – 1. Il presente regolamento si applica all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.

definizioni. – 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; c) «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all’esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; d) «natante»: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica; e) «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea; f) «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo; g) «Ufficio centrale italiano»: l’ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall’ordinamento comunitario e italiano; h) «unità da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto; i) «veicolo»: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

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D.M. 1 APRILE 2008, N. 86

CaPo ii

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

sezione i

VEICOLI A MOTORE E NATANTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO

DI ASSICURAZIONE

Veicoli a motore. – 1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all’articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico; b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

natanti. – 1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all’articolo 123 del Codice tutte le unità da diporto, i natanti ed i motori amovibili, così come rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate; b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorché di uso privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico. 3. Ai fini dell’individuazione dei natanti soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 123, comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti sono quelle risultanti: a) per i natanti registrati in Italia, dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni; b) per i...

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