Reg. ISVAP 23 maggio 2006, n. 3. Regolamento concernente il funzionamento del centro di informazione italiano, di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo V (risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private
Autore | Silvio Lovetti - Filippo Martini |
Pagine | 180-182 |
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reg. IsVaP 23 maggio 2006, n. 3regolamento concernente il funzionamento del centro di informazione italiano, di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo V (risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private.
definizioni. – 1. Nel presente Regolamento, si intendono per: a) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) “Centro”: il Centro di informazione italiano istituito presso l’ISVAP, ai sensi dell’articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.2; c) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilità del vettore di cui all’art 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) “mandatario per la liquidazione dei sinistri”: persona od ente designato, ai sensi dell’art. 152 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dalle imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente in Italia per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilità del vettore, in ciascuno Stato membro ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri di cui all’art. 151 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; e) “imprese italiane”: le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e le
sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilità del vettore di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; f) diverso dall’Italia, abilitate all’esercizio dell’assicurazione di cui alla lettera c) in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; g) “ANIA”: l’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici.
Istituzione e funzionamento. – 1. Presso l’ISVAP è istituito il Centro con la finalità di fornire ai danneggiati, a seguito di sinistri previsti all’art.151 del decreto, le informazioni di cui al successivo art. 155. 2. L’ attività del Centro si...
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