Nuova legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e sul nuovo giudizio di cassazione

AutoreLuigi Ravagnan
Pagine497-500

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Con il presente scritto si intende svolgere un primo esame della recente normativa in tema di inappellabilità delle sentenze di condanna e di riforma del giudizio di Cassazione (Legge n. 46/ 2006), con particolare attenzione ai suoi profili applicativi in un ambito tributario e societario.

Per svolgere tale rapida analisi considereremo prima la riforma nel suo complesso e, quindi, il suo rilievo quanto agli aspetti transitori espressamente normati dalla stessa.

Prima però di iniziare l'analisi, da un punto di vista prettamente pratico, è necessario non dimenticare la recentissima Novella in tema di abbreviazione dei termini prescrizionali (cosiddetta ex Cirielli), che tanto inciderà sui reati societari e fiscali; basti pensare che, ai fini prescrizionali, pressoché tutte le condotte illecite penali tributarie punite a titolo di delitto avranno d'ora in poi termine prescrizionale massimo di 6 anni aumentato di 1/4 in presenza di fatti interruttivi e sempre che non sia già iniziato il processo per la loro cognizione.

Tale rilievo è importante e non è fuori tema, sol che si pensi che a seguito della nuova norma sull'inappellabilità delle sentenze di assoluzione di cui si tratta, vi sarà un sicuro allungamento dei tempi per eventualmente veder affermata la responsabilità degli imputati di delitti societari commessi ai danni dei soci (ad es. art. 2622 c.c.) in quanto, avverso una sentenza di assoluzione, il P.M. potrà adire unicamente la Corte Suprema di cassazione per l'annullamento di quella decisione, con consequenziale possibile rinvio ad un Giudice Collegiale di primo grado per un nuovo giudizio, con buona pace per gli interessi delle persone offese da quegli stessi reati, ma di ciò si tratterà più oltre.

In concreto è accaduto che, in forza della nuova normativa, il P.M. ha del tutto perduto la facoltà di appellare le sentenze di proscioglimento dell'imputato, salvo che non sia intervenuta una «nuova prova d'accusa» a carico dell'imputato medesimo, la quale sia rilevante secondo il concetto di rilevanza dettata dalla norma dell'art. 603 comma 2 c.p.p. (rinnovazione del dibattimento d'appello).

In quest'ultimo caso tuttavia, ove la Corte di appello o comunque il Giudice dell'appello non disponga in via preliminare l'assunzione di quella stessa prova, dovrà dichiarare l'appello proposto inammissibile, concedendo alle «parti» del processo di proporre ricorso in Cassazione entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità.

Questo è l'innovativo contenuto dell'art. 1 della legge che ha radicalmente mutato nel senso anzidetto l'art. 593 c.p.p. (casi di appello).

Analoga disciplina, almeno in parte, riguarda altresì le sentenze di non luogo procedere pronunciate dal G.I.P. ex art. 425 c.p.p.

La nuova norma infatti prevede che il P.M. possa proporre contro quelle sentenze esclusivamente il ricorso per Cassazione, riservando alla persona offesa la facoltà di ricorso unicamente in ipotesi di nullità di cui all'art. 419 comma 7 c.p.p. ovvero unicamente nei casi di omessa citazione, mentre la parte civile può proporre ricorso in Cassazione ex art. 606 c.p.p.

Vi è stata altresì la modifica (art. 5) dell'art. 533 c.p.p. (sentenza di condanna) dove al primo comma è espresso il principio secondo cui la condanna dell'imputato può essere irrogata solo se la responsabilità del medesimo è accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio».

Il principio è già presente nell'ordinamento il quale prevede come regola di giudizio che in ipotesi di incertezza o insufficienza della prova d'accusa l'imputato deve essere prosciolto, ovvero deve di chiararsi di non doversi procedere nei suoi confronti; tuttavia la sottolineatura voluta dal Legislatore, non è superflua in quanto legittima nel giudicante una maggiore ampiezza, anche argomentativa, in favore dell'accusato, tanto più in materia quale quella tributaria, dove il principio della presunzione è tutt'altro che secondario anzi, a volte esso è addirittura fondante oggettivamente l'accusa.

Punto rilevante della nuova norma è poi quello conseguente alla riforma dell'art. 576 c.p.p. (art. 6) nella parte in cui svincola la facoltà di impugnazione della parte civile dalle potestà del P.M. di impugnare con determinati mezzi le sentenze, cosicché la parte civile stessa non subisce le limitazioni poste dalla legge per il P.M. medesimo, in ipotesi di sentenza di proscioglimento dell'imputato, per le quali invece il P.M. non può più proporre appello.

Va ricordato come tale specifica previsione normativa si sia imposta dopo il rinvio alle Camere...

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