Sentenza Nº 28910 della Corte Suprema di Cassazione, 03-07-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28910PEN
Date03 Luglio 2019
Judgement Number28910
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Suraci Domenico, nato a Reggio Calabria, il 10/08/1973
2.
Minniti Antonino, nato a Reggio Calabria, il 20/02/1977
3.
Aurora Sandrino Amedeo, nato a Reggio Calabria, il 20/02/1970
avverso la sentenza del 19/12/2014 della Corte di appello di Reggio
Calabria
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Monica Boni;
udite le richieste del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha
concluso, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alle pene accessorie quanto alle posizioni dell'Aurora e del
Suraci e dichiararsi inammissibile il ricorso del Minniti;
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Penale Sent. Sez. U Num. 28910 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 28/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di
Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa
la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991,
convertito dalla legge n. 203 del 1991, confermava il giudizio di
responsabilità formulato a carico degli imputati Domenico Suraci, Antonino
Minniti e Sandrino Amedeo Aurora in ordine ai reati di bancarotta
fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al
capo B) ai sensi degli artt. 223, in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1,
n. 2 e n. 3, e 219, secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e
rideterminava in anni quattro di reclusione la pena per ciascuno, revocava
l'interdizione legale, sostituiva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con
quella temporanea per anni cinque e revocava altresì le statuizioni civili.
Agli imputati era contestato di avere, nella qualità di amministratori
di fatto della s.r.l. Planet Food, dichiarata fallita con sentenza, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 11 dicembre 2008, di aver sottratto, o
comunque occultato, beni strumentali per un valore di C 274.778,00 e la
somma di C 102.800,00, prelevata dai conti bancari della società per
adempiere debiti di ignota titolarità ed incerta esistenza; di avere, al fine di
procurare a sé o altri un ingiusto profitto e di arrecare danno ai creditori,
sottratto i libri e le scritture contabili della società, altresì tenute in modo
tale da ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari e di aver effettuato pagamenti ad alcuni creditori, preferiti ad altri,
con ciò cagionando un danno di rilevante gravità e commettendo plurimi
fatti di bancarotta.
2.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione
Sandrino Amedeo Aurora per il tramite dei suoi difensori, avv.ti Natale
Polimeni ed Antonino Curatola, i quali hanno articolato i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione della legge in relazione
agli artt. 530, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., deducendo
che la motivazione della sentenza impugnata si era limitata al rinvio alle
considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, di cui aveva riprodotto
il percorso argomentativo, in assenza di una autonoma disamina delle
specifiche doglianze espresse con l'atto di gravame circa l'effettiva
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sussistenza degli addebiti mossi al ricorrente; in tal modo la motivazione
per relationem
non può considerarsi effettiva e sufficiente.
2.2. Con il secondo motivo, si deducono la violazione della legge
penale e il vizio della motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen. ed agli
artt. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 e 2, e comma
3, ed all'art. 219, comma 2, n. 1, I. fall.. Secondo la difesa, la sentenza
impugnata non ha evidenziato la prova incontrovertibile della responsabilità
del ricorrente, che avrebbe dovuto essere mandato assolto come disposto
per i coimputati, i quali, sottoposti a separato procedimento dibattimentale
per le medesime vicende penali connesse al fallimento della s.r.l. Planet
Food, erano stati assolti dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del
15 luglio 2014. In particolare, con tale pronuncia si era riconosciuto che,
pur nella provata oggettività dei fatti di bancarotta fraudolenta e
documentale e nella riscontrata consapevolezza e programmazione di
intenti comuni a commettere condotte in danno dei creditori, come emersa
dalle conversazioni intercettate, è impossibile attribuire agli imputati
specifici comportamenti illeciti tra quelli delineati nell'imputazione.
Inoltre, l'addebito di bancarotta fraudolenta documentale è stato
erroneamente riconosciuto sussistente per l'avvenuta ritardata consegna
delle scritture contabili nel corso dell'udienza preliminare, ma tanto non
autorizza a ravvisare il dolo specifico di arrecare un vantaggio e di
cagionare danno ai creditori.
Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenuta sussistente
nella forma della distrazione in relazione alla minusvalenza dei beni
strumentali, acquistati dalla società con patto di riservato dominio ed in
seguito restituiti al legittimo proprietario in esecuzione di accordo
transattivo, il giudizio di responsabilità è illogicamente ricostruito poiché
non è stato considerato che il corrispettivo versato dalla società poi fallita
non le è stato restituito, ma è stato destinato a compensare l'utilizzo dei
beni sino alla restituzione.
In merito ai fatti di bancarotta preferenziale la sentenza non ha
individuato i creditori pregiudicati, dato non evincibile nemmeno
dall'imputazione, né ha chiarito perché costoro avrebbero dovuto essere
soddisfatti in preferenza rispetto ad altri; inoltre, poiché le condotte
contestate sono successive al d.lgs. n. 169 del 2007, recante «Disposizioni
integrative e correttive al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», che ha
riformato l'art. 67 della legge fallimentare, escludendo la soggezione a
revocatoria dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di
impresa, tale modifica incide anche sull'art. 216, comma 3, I. fall.,
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