Sentenza Nº 26999 della Corte Suprema di Cassazione, 14-07-2021

Presiding JudgeSIANI VINCENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2021:26999PEN
Judgement Number26999
Date14 Luglio 2021
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1)
Buonocore Antonio,
nato il 15/02/1978;
2)Cairo
Marianna,
nata il 10/08/1985;
3)
Capaldo Nino,
nato il 25/07/1966;
4)
Ceraldi Cosimo,
nato il 16/04/1975;
5)
De Crescenzo Salvatore,
nato il 02/06/1977;
6)
De Lucia Agostino,
nato il 22/10/1995;
7)
De Lucia Antonio,
nato il 29/07/1975;
8)Di
Meo Antonietta,
nata il 20/01/1953;
9)
Forino Andrea,
nato il 09/08/1988;
10)Gagliardi Annunziata,
nata in Germania il 18/12/1978;
11)Gagliardi Raffaele,
nato il 21/11/1980;
12)Galluccio Giuseppe,
nato il 13/07/1992;
13)Guglielmo Francesco,
nato il 21/03/1985;
14)Mercolino Francesco,
nato il 02/10/1984;
15)Neri Antonio,
nato il 27/01/1982;
16)Pagliuca
Achille,
nato il 06/10/1980;
17)Pagliuca
Donato,
nato il 02/07/1987;
18)Ranucci
Ciro,
nato ad Arzano 1'08/04/1968;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26999 Anno 2021
Presidente: SIANI VINCENZO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
Data Udienza: 15/06/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
r
19)Romano
Francesco Junior,
nato il 20/02/1985;
20)Sbordone Alessandro,
nato il 16/07/1990;
21)Valente
Michele Antonio,
nato il 07/02/1995;
22)Valente
Pietro,
nato il 18/07/1970;
23)Veneziano
Antonio,
nato il 30/04/1983;
24)Volente
Luca,
nato il 03/12/1994;
Avverso la sentenza emessa il 12/02/2019 dalla Corte di appello di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta
Ceniccola, che ha concluso:
per l'annullamento con rinvio del ricorso proposto dall'imputato Andrea
Forino, limitatamente al riconoscimento della recidiva; per il rigetto, nel
resto, dello stesso ricorso;
per il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati Salvatore De Crescenzo e
Alessandro Sbordone;
per l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati Antonio Buonocore,
Marianna Cairo, Nino Capaldo, Cosimo Ceraldi, Agostino De Lucia, Antonio
De Lucia, Antonietta Di Meo, Annunziata Gagliardi, Raffaele Gagliardi,
Giuseppe Galluccio, Francesco Guglielmo, Francesco Mercolino, Antonio Neri,
Achille Pagliuca, Donato Pagliuca, Ciro Ranucci, Francesco Junior Romano,
Michele Antonio Valente, Pietro Valente, Antonio Veneziano e Luca Volente;
Sentito per la parte civile:
l'avvocato Andrea Balletta, che ha chiesto la condanna degli imputati al
pagamento delle spese di rappresentanza
e
difesa sostenute nel presente
giudizio dalla parte civile Comune di Mondragone, come da comparsa
conclusionale e nota spese;
Sentiti per gli imputati:
l'avvocato Ignazio Maiorano, per Antonio Buonocore, Salvatore De
Crescenzo, Raffaele Gagliardi, Giuseppe Galluccio, Francesco Guglielmo e
Pietro Valente, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi presentati dai suoi
assistiti;
l'avvocato Alberto Di Natale, per Agostino De Lucia e Antonio De Lucia, che
ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi presentati dai suoi assistiti;
l'avvocato Giambattista Murdaca, per Ciro Ranucci, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso presentato dal suo assistito;
l'avvocato Giuseppe Stellato, per Alessandro Sbordone, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso presentato dal suo assistito;
l'avvocato Claudia Veneto, per Alessandro Sbordone, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso presentato dal suo assistito;
l'avvocato Eugenio Spinelli, per Pietro Valente, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso presentato dal suo assistito;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 30/05/2017 il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Napoli, procedendo con rito abbreviato, giudicava, per quanto di
interesse ai presenti fini, gli imputati Antonio Buonocore, Marianna Cairo, Nino
Capaldo, Cosimo Ceraldi, Salvatore De Crescenzo, Agostino De Lucia, Antonio De
Lucia, Antonietta Di Meo, Andrea Forino, Annunziata Gagliardi, Raffaele
Gagliardi, Giuseppe Galluccio, Francesco Guglielmo, Francesco Mercolino,
Antonio Neri, Achille Pagliuca, Donato Pagliuca, Ciro Ranucci, Francesco Junior
Romano, Alessandro Sbordone, Michele Antonio Valente, Pietro Valente, Antonio
Veneziano e Luca Volente, emettendo nei loro confronti le seguenti statuizioni
processuali.
L'imputato Antonio Buonocore veniva riconosciuto colpevole dei reati
ascrittigli ai capi 2 (artt. 110, 416-bis, comma quarto, cod. pen.), 12 (artt. 81,
comma secondo, cod. pen., 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 7 decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203), 30 (artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 7 decreto-legge
n. 152 del 1991), 47, 53, 57, 60, 61, 62, 63 e 64 (artt. 81, comma secondo,
cod. pen., 73 T.U. stup.) - unificati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta
più grave l'ipotesi di cui al capo 30, disposto l'aumento di pena per la recidiva e
applicata la riduzione per il rito abbreviato -, per i quali veniva condannato alla
pena di diciotto anni di reclusione.
L'imputata Marianna Cairo veniva riconosciuta colpevole dei reati a lei
ascritti ai capi 30 (artt. 74 T.U. stup., 7 decreto-legge n. 152 del 1991), 54, 58,
59 e 60 (artt. 81, comma secondo, cod. pen., 73
T.U.
stup.) - unificati sotto il
vincolo della continuazione, ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo 30 e
applicata la riduzione per il rito abbreviato -, per i quali veniva condannata alla
pena di dieci anni, due mesi e venti giorni di reclusione.
L'imputato Nino Capaldo veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli ai
capi 3 (artt. 56, 110, 575, 577 cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991), 30
(artt. 74 T.U. stup., 7 decreto-legge n. 152 del 1991) e 77 (artt. 81, comma
secondo, cod. pen., 73 T.U. stup.) - unificati sotto il vincolo della continuazione i
delitti di cui ai capi 30 e 77, ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo 3, esclusa
la recidiva, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge n. 152 del
1991 e applicata la riduzione per il rito abbreviato -, per i quali veniva
condannato alla pena di undici anni di reclusione.
L'imputato Cosimo Ceraldi veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli
ai capi 25 (artt. 110, 629 cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991) e 30 (artt.
74 T.U. stup., 7 decreto-legge n. 152 del 1991) - unificati sotto il vincolo della
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