SENTENZA Nº 202002526 di Consiglio di Stato, 05-03-2020

Presiding JudgeGAROFOLI ROBERTO
Published date20 Aprile 2020
Judgement Number202002526
Date05 Marzo 2020
Pubblicato il 20/04/2020

N. 02526/2020REG.PROV.COLL.

N. 04572/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4572 del 2019, proposto dai Sig.ri Francesco Pisu, Davide Secci, Daniele Spiga, Alessandro Scanu, Maurizio Sanna, Luca Vianello, Diego Marini, Alberto Loddo, Carlo Conte, Gabriel Adamo, Enrico Sirigu, Adriano Angioni, rappresentati e difesi dall'Avvocato Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Benito Panariti in Roma, via Celimontana, n. 38;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 919 del 29 ottobre 2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’Avvocato Angelo Vittorio Antonio Giunta e l'Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- I ricorrenti sono vigili del fuoco in servizio presso la “sezione operativa navale” del Distaccamento Porto dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Nel maggio 2016, con istanze individuali chiedevano all’Amministrazione la corresponsione dell’“indennità di impiego operativo per attività di imbarco” di cui all’art.4 della legge n.78 del 23.3.83, D.P.R. n.254 del 1999 (art.66), D.P.R.16/04/2009 n°51 (art.11) in relazione all’art.19 1°comma della legge 4 novembre 2010 n°183.

2.- Con ricorso al TAR per la Sardegna, i ricorrenti impugnavano il silenzio dell’Amministrazione ( e con motivi aggiunti gli atti di diniego nel frattempo adottati) e chiedevano l’accertamento e il riconoscimento del diritto alla percezione della predetta 'indennità di impiego operativo per attività di imbarco e la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre gli accessori fino all'effettivo soddisfo.

I ricorrenti invocavano, a sostegno delle richieste formulate, l’art. 19 della Legge n. 183/2010 e lamentavano la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti pubblici appartenenti a Corpi militari e civili e alle Forze di polizia svolgenti analoghe mansioni.

Chiedevano, innanzitutto, l’applicazione in via analogica della disciplina relativa alle corrispondenti figure di Polizia civili e militari e, in subordine, l’esame della questione in termini di incostituzionalità dell’omessa previsione paritaria, in violazione dei principi di cui agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione, per la mancata previsione del trattamento previsto dall’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in attuazione del primo comma dell’art. 19 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

3.- Con sentenza n. 975 del 21.12.2016 il Tar ha dichiarato inammissibile la domanda di declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento e ha condannato i ricorrenti alle spese di giudizio.

Con la sentenza n. 919/2018 in epigrafe, il Tar ha poi rigettato nel merito le domande di accertamento proposte, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Il Tar ha ritenuto che l’indennità di imbarco corrisposta al personale dei Corpo nazionale dei VVF, in possesso dei relativi brevetti, che svolge mansioni di padrone di barca, motorista navale e comandante d’altura, è definita dalla specifica contrattazione integrativa.

La misura di tale indennità è stata elevata per effetto di un duplice e ravvicinato intervento del legislatore (legge 27/12/2002 n. 289 e legge 24/12/2003 n. 350), che ne ha incrementato il finanziamento complessivo, con l’obiettivo di un ai benefici economici percepiti dal personale della medesima specialità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, senza giungere però alla perfetta equivalenza.

Per superare le differenze e giungere ad una completa equiparazione (dei VV.F.) alle altre figure di Polizia civili e militari è indispensabile un atto legislativo, che disciplini i nuovi interventi ordinamentali e ne preveda la relativa copertura finanziaria.

Non è cioè compatibile con il sistema delineato (normativa più contrattazione) addivenire ad una applicazione/estensione di norme riferite, esclusivamente, ad altre categorie di personale.

In altri termini, l’Amministrazione non può incrementare, di propria iniziativa, in sede amministrativa, la misura delle indennità (in questo caso di imbarco) spettanti.

Quanto alla questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge 23 marzo 1983 n. 78, il TAR ha richiamato l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 264 dell’11.12.2015 (per l’indennità di immersione) e la sentenza n. 27 del 3.3.2015 (per l’indennità di imbarco) con cui la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 9 della stessa legge sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

In particolare, la Corte con la sentenza n. 264 del 2015 ha affrontato nel merito la questione (ancorché in riferimento ad altra indennità), dichiarando “manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 23 marzo 1983, n. 78, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., (nella parte in cui riconosce l'indennità di immersione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di analogo brevetto di sommozzatore con svolgimento di identiche mansioni di soccorso e salvataggio), in quanto è stato ritenuto che la norma invocata è del tutto estranea alla categoria dei Vigili del fuoco ed è esplicitamente riferita al solo personale delle Forze armate.

Ma la Corte ha anche rilevato che la norma denunciata non contiene alcun divieto implicito di riservare un trattamento analogo ad altre categorie di pubblici dipendenti e, in particolare, non impedisce che il riallineamento stipendiale sia raggiunto attraverso le apposite procedure negoziali (sede propria riservata alla contrattazione).

4.- Con l’appello in esame, i ricorrenti censurano la sentenza di primo grado deducendo i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) in riferimento all’art. 244 dello stesso D.lgs. n. 66/2010;

2) sussistenza della giurisdizione esclusiva del...

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