SENTENZA Nº 202002483 di Consiglio di Stato, 05-03-2020

Presiding JudgeGAROFOLI ROBERTO
Published date18 Aprile 2020
Date05 Marzo 2020
Judgement Number202002483
Pubblicato il 18/04/2020

N. 02483/2020REG.PROV.COLL.

N. 04558/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4558 del 2019, proposto dai Sig.ri Massimiliano Roda, Pier Luigi Picciau, Claudio Murtas, Paolo Deiana, Andrea Melis, Stefano Orofino, Patrick Ackermann, rappresentati e difesi dall'Avvocato Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Benito Panariti in Roma, Celimontana, n. 38;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 918 del 2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’Avvocato Angelo Vittorio Antonio Giunta e l'Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- I ricorrenti appartengono al nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco della Direzione Regionale per la Sardegna.

In considerazione della particolare funzione svolta con brevetto, percepiscono l’indennità mensile di sommozzatore, nei modi e nel quantum previsti per il proprio regime, non pensionabile, ma non percepiscono l’indennità per elisoccorso oraria.

In via stragiudiziale hanno chiesto, nell’ottobre 2015, il riconoscimento dell’indennità di immersione, parificata a quella spettante ai sommozzatori di militari (Esercito, Marina, Aeronautica) e Polizia di Stato, che svolgono analoghe funzioni, con analogo brevetto.

Il Ministero dell’Interno nel novembre 2015 ha rigettato 6 delle domande proposte; una, successiva, di Orofino non è stata riscontrata.

2.- Con ricorso al TAR per la Sardegna, i ricorrenti sostenevano che, in considerazione del riconoscimento legislativo della specificità del ruolo del Corpo a cui appartengono (art. 19 l. 183/2010), essi hanno diritto a percepire, in ragione del possesso del brevetto di sommozzatore e dell’assegnazione allo specifico nucleo, le stesse indennità attribuite per tale ragione al personale dei Corpi delle forze armate e di Polizia che svolgono analoghe mansioni.

Essi chiedevano, dunque, in via prioritaria, l’accertamento ed il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di immersione di cui all’art. 1 della legge 573/1967, anche ai fini pensionistici, nella stessa misura erogata alle analoghe organizzazioni civili e militari subacquee, il riconoscimento dell’indennità di aerosoccorso ed il riconoscimento dell’equipollenza del brevetto di sommozzatore VV.F. al brevetto di sommozzatore della Polizia di Stato.

I ricorrenti chiedevano, in definitiva, innanzitutto, l’applicazione in via analogica della disciplina propria di altri dipendenti pubblici appartenenti a Corpi militari e civili svolgenti analoghe mansioni; altrimenti, l’esame della questione in termini di incostituzionalità dell’omessa previsione paritaria, in violazione dei principi di cui agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione, per la mancata attuazione e portata applicativa del primo comma dell’art. 19 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

Oggetto del giudizio è, pertanto, l’accertamento del diritto dei ricorrenti:

A) all’indennità di immersione (indennità c.d. per operatori subacquei) in quanto sommozzatori, al pari dei sommozzatori della Polizia di Stato, operanti nelle medesime condizioni di impiego operativo e dipendenti dal Ministero dell’Interno, nonché al pari delle altre forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare (Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), del personale delle Forze Armate, oltre il riconoscimento dell’attività usurante subacquea (legge n°573 del 09/07/1967 e art.9 legge 78/1983);

B) al riconoscimento dell’indennità di immersione ai fini pensionistici, in precipuo riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto, considerando che il personale degli operatori subacquei delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato) che militare (Arma Dei Carabinieri, Guardia di Finanza), godono del trattamento indennitario ai fini pensionistici (ex art. 18, commi 1 e 5 della legge 23 marzo 1983 n.78, art.5 del D.P.R. 18/06/2002 n°164, art.10 del D.P.R.16/04/2009 n°51);

C) all’indennità di aerosoccorso, considerato che i ricorrenti sono in possesso del brevetto di incursore od operatore subacqueo o, in subordine, per le mansioni di aerosoccorritore espletate, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni (art.9 co.2, lett. b, L.78 del 1983 in relazione all’art.11 della legge n.225/1992);

D) all’equipollenza del brevetto di sommozzatore VV.F. al brevetto sommozzatore della Polizia di Stato, in considerazione della similitudine riguardo la formazione, i compiti, l’addestramento, i controlli sanitari, e/o di sorveglianza sanitaria tra il personale sommozzatore delle Forze dell’ordine e quello dei VV.F..

In dipendenza del riconoscimento dei diritti azionati, i ricorrenti chiedevano la condanna dell’Amministrazione alla erogazione del trattamento economico a titolo di l’indennità di immersione e di aerosoccorso, e il pagamento delle somme lorde loro dovute a titolo di arretrati, oltre l’adeguamento (interessi) per ciascun mese a venire dell’indennità loro dovuta, fino all’effettivo soddisfo.

3.- Con la sentenza in epigrafe impugnata, il ricorso è stato respinto e le spese di giudizio compensate tra le parti.

Il TAR ha ritenuto l’infondatezza della pretesa azionata ed ha affermato che la normativa di settore osta all’accoglimento delle domande, posto che non contiene previsioni omogenee in relazione alla posizione dei sommozzatori dei Vigili del fuoco rispetto a quelle concernenti i sommozzatori delle altre Forze armate e di Polizia.

Secondo i principi generali desumibili dall'art. 81 della Costituzione, una legge che attribuisce indennità a determinate categorie del personale pubblico, non prevedendone altre, non può essere interpretata annoverando ulteriori categorie non menzionate (altrimenti si altererebbe la spesa, in assenza di una specifica copertura).

Non può, dunque, compiersi una lettura correttiva della...

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