LEGGE 9 luglio 1967, n. 573 - Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco della indennita' di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza

Coming into Force12 Agosto 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/07/28/067U0573/CONSOLIDATED/20091214
Published date28 Luglio 1967
Enactment Date09 Luglio 1967
Official Gazette PublicationGU n.188 del 28-07-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' concessa l'indennita' d'immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art 2.

All'onere di lire 11.850.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 luglio 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI -...

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