SENTENZA Nº 201808553 di TAR Lazio - Roma, 23-05-2018

Presiding JudgeSAVO AMODIO ANTONINO
Date23 Maggio 2018
Published date30 Luglio 2018
Judgement Number201808553
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 30/07/2018

N. 08553/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03166/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3166 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Anafe Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico, società Flavourart a r.l., società Dyprintech a r.l., società Arbi Group a r.l. in liquidazione volontaria, società Smart Evolution Trading a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Francario, Dario De Blasi, con domicilio eletto presso lo studio del primo Francario in Roma, piazza Paganica, 13;

contro

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
la società Vaporart a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Gava, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. Maria in Via, 12;
ad opponendum:
la società Philip Morris Italia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G. Cesare Rizza, Marco Zotta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di Spagna, 15;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 0006615 del 20.1.2015 recante "Determinazione dell'aliquota di imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni";

- di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con specifico riferimento:

- agli allegati 1 e 2 della determinazione del 20.1.2015;

- alla determinazione dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 0104859 del 24.12.2014 avente ad oggetto le procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente di sigarette;

- agli esiti e ai verbali inerenti le procedure di equivalenza ai fini della determinazione dell’imposta;

- alla circolare AAMS prot. n. 104883 del 24.12.2014 inerente il regime dei prodotti liquidi da inalazione;

- al decreto ministeriale del 29.12.2014 inerente i prodotti da inalazione senza combustione che assoggetta al regime impositivo di cui all’art. 62 quater, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995 anche prodotti da inalazione costituiti da liquidi non contenenti nicotina;

e per ottenere

- la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale all’art. 62 quater, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995 per violazione degli artt. 3, 35, 41, 53 e 97 della Costituzione;

- la rimessione alla Corte di Giustizia della questione di compatibilità con i principi di diritto europeo dell’art. 62 quater, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995, nella parte in cui assoggetta ad imposta anche i prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina;

e con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 31.7.2015:

- della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 65527 R.U. del 23.6.2015, avente ad oggetto “Quesito. Applicazione dell’imposta di consumo di cui all’art. 62-quater, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni”;

- della relazione del 25 maggio 2015;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l’intervento adadiuvandum della società Vaporart a r.l. e l’intervento ad opponendum della società Philip Morris Italia a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’ANAFE (Associazione nazionale produttori fumo elettronico), associazione rappresentativa degli interessi delle aziende operanti in Italia nella produzione e distribuzione di sigarette elettroniche ed aromi, e le società ricorrenti, operatori economici che svolgono la propria attività nel settore della produzione e commercializzazione di vaporizzatori di liquidi aromatici e non, della loro componentistica e di prodotti strumentali ed accessori all’uso di vaporizzatori, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili e concludendo per la rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 62 quater, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995 per violazione degli artt. 3, 35, 41, 53 e 97 Cost., nonché alla Corte di Giustizia per la compatibilità con i principi di diritto europeo della predetta disposizione nella parte in cui assoggetta ad imposta anche i prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina.

1.2. Dopo avere illustrato le caratteristiche del fumo elettronico, consistente nell’inalazione di vapore di soluzioni contenenti o meno nicotina, prodotto da appositi vaporizzatori con batteria ricaricabile, parte ricorrente ha evidenziato come tale settore sia stato inizialmente assoggettato ad imposta di consumo nella misura del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 76 del 28.6.2013 – convertito nella legge n. 99/2013 – e dell’introduzione dell’art. 62 quater nel corpo del D. Lgs. n. 504 del 1995.

La predetta disposizione, impugnata unitamente agli atti applicativi davanti a questo Tribunale, è stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale con le ordinanze di questa Sezione n. 4510 e n. 4511 del 2014.

In pendenza del suddetto giudizio di costituzionalità è stata introdotta una nuova disciplina impositiva del settore del fumo elettronico con l’inserimento, per effetto del D. Lgs. n. 188 del 2014, del comma 1 bis nel citato art. 62 quater.

In base alla suddetta disposizione “I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24...

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