LEGGE 9 agosto 2013, n. 99 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

Coming into Force23 Agosto 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/08/22/13G00142/ORIGINAL
Published date22 Agosto 2013
Enactment Date09 Agosto 2013
Official Gazette PublicationGU n.196 del 22-08-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 agosto 2013 NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei

ministri

Trigilia, Ministro per la coesione

territoriale Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76

All'articolo 1:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico

;

al comma 2, la lettera c) e' soppressa;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015

;

al comma 5, le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «entro un mese un'ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente»;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei lavoratori a tempo pieno»;

al comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale»;

al comma 12, lettera a), le parole: «per le regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia» e dopo la parola: «Commissione» e' inserita la seguente: «europea»;

al comma 12, lettera b), il secondo periodo e' soppresso;

il comma 14 e' sostituito dal seguente:

14. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS con le modalita' di cui al presente comma. L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per l'accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende piu' in considerazione ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale e' stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze

;

al comma 15, al primo periodo, le parole: «anche non rientranti nel Mezzogiorno,» sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso;

il comma 17 e' soppresso;

dopo il comma 22 e' aggiunto il seguente:

22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012

.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015,» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003» sono soppresse;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015,» sono soppresse, e al secondo periodo, le parole: «Resta comunque salva» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comunque salva»;

i commi 4 e 5 sono soppressi;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di eta'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui al presente comma.

5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in piu' regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove e' ubicata la sede legale e possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede legale

;

al comma 13, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Tale importo e' assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all'estero presso soggetti pubblici l'importo puo' essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: «quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68 milioni di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per l'anno 2015»;

al comma 1, lettera b), le parole: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate» sono sostituite dalle seguenti: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate» e, dopo le parole: «beni pubblici nel Mezzogiorno,» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;

al comma 1, lettera c), le parole: «56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16 milioni di euro per l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attivita' imprenditoriale da parte di altra impresa gia' operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attivita'. La remunerazione dell'impresa che svolge attivita' di tutoraggio, nell'ambito delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e' definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La remunerazione e' corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attivita' di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio

;

al comma...

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