SENTENZA Nº 201600170 di TAR Puglia - Lecce, 10-12-2015

Presiding JudgeCAVALLARI ANTONIO
Date10 Dicembre 2015
Published date20 Gennaio 2016
Judgement Number201600170
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
N. 01963/2015 REG.RIC.

N. 00170/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01963/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2015, proposto da:
Antonio Livio Tarentini, Grazia Caterina Matteo, Antonella Roberti Vancheri, Simona Libertini, Salvatore Colangelo, Gabriella Marzo, Alessandra Invitto, Dorian De Feis, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Luciani e Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’Avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Avvocatura dello Stato, Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;


per l'accertamento del diritto alla integrale corresponsione dei compensi professionali senza le decurtazioni e limitazioni previste dall'art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, sostituito dalla legge di conversione n.114 del 2014, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo di Avvocatura dello Stato e di Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori Ernesto Sticchi Damiani, anche in sostituzione di Massimo Luciani, Giovanni Pedone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti Avvocati dello Stato attualmente in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce, hanno agito in giudizio per l'accertamento del diritto alla integrale corresponsione dei compensi professionali, senza le decurtazioni e limitazioni introdotte dall'art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, così come sostituito dalla legge di conversione n. 114 del 2014.

In fatto gli istanti hanno allegato che:

- nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio e di consulenza su questioni tecnico-giuridiche relative all’attività delle Pubbliche Amministrazioni, sino alle modifiche introdotte dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 e poi dalla legge di conversione n.114 del 2014, il loro status giuridico era regolato dal R.D. n. 1611 del 1933, dalla legge n. 97 del 1979 e dalla legge n. 103 del 1979, normativa che prevedeva il seguente trattamento economico: una quota fissa, commisurata a ruolo, titolo e grado del personale dell’Avvocatura (equiparata, relativamente al quantum, al trattamento dei magistrati dell’ordine giudiziario); una quota variabile riconosciuta in funzione dell’esito delle controversie patrocinate (nel caso di Pubblica Amministrazione “vittoriosa”, l’Avvocatura dello Stato doveva riscuotere le competenze di avvocato liquidate nei confronti delle controparti con sentenza od ordinanza oppure pattuite per rinuncia o transazione e ripartire le somme così raccolte per sette decimi tra gli avvocati di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati dello Stato; nei casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato o di pronunciata compensazione delle spese con Amministrazioni non soccombenti, l’Erario corrispondeva all’Avvocatura la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che sarebbero state liquidate nei confronti del soccombente);

- detto regime era stato parzialmente modificato dall’art. 1, comma 457, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 che aveva disposto una riduzione temporanea dei compensi liquidati a seguito di sentenza che riconosceva le pubbliche Amministrazioni non soccombenti;

- sull’impianto normativo appena descritto era intervenuto l’art. 9 del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014 che aveva così disposto: i compensi professionali corrisposti dalle P.A., ivi compresa l’Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del tetto massimo degli emolumenti di cui all’art. 23 ter del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201; è abrogato il comma 457 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013; nell’ipotesi di sentenza favorevole con condanna della controparte alle spese, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle rispettive Amministrazioni, eccezion fatta per gli avvocati e i procuratori dello Stato; nelle ipotesi di sentenza favorevole con condanna della controparte nelle spese, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell’Avvocatura dello Stato; un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato; il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della l. n. 147 del 2013; nei casi di pronunciata integrale compensazione delle spese, ai dipendenti della P.A., ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento già previsto; è demandata ai regolamenti dell’Avvocatura dello Stato la fissazione dei criteri di riparto delle somme recuperate, in base al rendimento individuale e secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto della puntualità negli adempimenti processuali;

- con comunicazione di servizio n. 104 del 2014 il Segretario generale aveva disposto che nel caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese non si sarebbero più dovuti inviare i relativi provvedimenti all’Ufficio VIII – liquidazione e recupero onorari.

I ricorrenti, avendo l’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, così come convertito dalla legge n. 114 del 2014, determinato una modifica peggiorativa dei compensi loro spettanti sia nel caso di liquidazione delle spese legali a carico delle controparti che nel caso di compensazione delle spese, hanno instaurato l’odierno giudizio per sentire dichiarato il loro diritto all’integrale corresponsione degli onorari professionali secondo la previgente normativa, sul presupposto della ritenuta illegittimità costituzionale dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, così come convertito dalla legge n. 114 del 2014, per i seguenti profili:

- violazione degli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 97 (principio di buon andamento...

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