SENTENZA Nº 201407642 di TAR Lazio - Roma, 04-06-2014

Presiding JudgeTOSTI LUIGI
Date04 Giugno 2014
Published date17 Luglio 2014
Judgement Number201407642
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 00734/2012 REG.RIC.

N. 07642/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00734/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 734 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SOC MEDIABET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Cardarelli, Diego Campugiani, Fernando Petrivelli, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;

contro

AAMS - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ASSI (GIA' UNIRE); MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'A.A.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1276, pervenuto in data 03.01.2012, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006 (euro 13.358,98) 2008 (euro 34.695,83), 2009 (euro 20.883,07), 2010 (euro 11.422,75) con somma totale pari ad euro 80.360,63;

- dell'esito della Conferenza dei Servizi così come rappresentato dal verbale del 30.11.2011;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

e con motivi aggiunti,

per l’annullamento:

- della nota AAMS prot. 2012/2171/Giochi/SCO/conc. 1276 del 15 giugno 2012, ricevuta in data 28 giugno 2012, con la quale AAMS, in applicazione del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 44 del 2012, ha ritenuto applicato una riduzione in via equitativa degli importi dovuti e non versati (stabilita nella misura del 5% delle somme dovute), ed ha ingiunto alla Mediabet il pagamento di euro 36.477,34 a titolo di minimi annui garantiti;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, tra cui anche la nota prog. n. 2012/28742/Giochi/SCO del 26 giugno 2012, con la quale AAMS pubblicava le tabelle delle variazioni regionali relative al solo 2011;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’AAMS, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell’ASSI (gia' Unire);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Illustra preliminarmente la società ricorrente, titolare di concessione c.d. “storica” per la raccolta di scommesse ippiche n. 1276, il contesto in cui si inseriscono i provvedimenti impugnati, precisando come nell’anno 2006 il mercato del gioco è stato rivoluzionato dall’apertura del canale della raccolta del gioco a distanza, sia per le scommesse su base ippica che per quelle sportive, essendo stati, con il decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, indetti bandi di gara (c.d. “gare Bersani”) per l’assegnazione di nuove concessioni, con conseguente aumento esponenziale dei concessionari della raccolta del gioco.

Precisa parte ricorrente come la nuova disciplina abbia significativamente inciso sul mercato, determinando una notevole diminuzione delle entrate per i concessionari storici, pur permanendo invariate le condizioni di cui alla convenzione di concessione dagli stessi sottoscritta.

In tale contesto, il legislatore ha previsto l’adozione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all’articolo 38, comma 4, lett. l), del decreto legge n. 223/2006;

La mancata adozione di tali misure di salvaguardia ha inizialmente indotto l’Amministrazione dei Monopoli (di seguito A.A.M.S.) a sospendere il versamento delle somme relative all’integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2009, perché il giudice amministrativo (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 9 luglio 2009, n. 6521; idem, 28 luglio 2009, n. 7641) ha ribadito, in più di un’occasione che i provvedimenti di riscossione delle somme dovute a titolo di minimi garantiti non possono essere adottati prima della definizione delle misure di salvaguardia.

Sebbene il quadro normativo sia rimasto invariato, l’ A.A.M.S. con la determinazione impugnata con il ricorso principale, ha nuovamente ingiunto il versamento dei minimi garantiti dovuti per gli anni dal 2006 al 2010, motivando tale richiesta con la considerazione che “non è possibile individuare, allo stato, misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle già individuate secondo i criteri delle procedure selettive indette nel corso del 2006”.

Di tali provvedimenti la società ha quindi chiesto l’annullamento, deducendo a sostegno dell’azione, i seguenti motivi di censura:

1 – Nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 per elusione del giudicato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, del d.l. n. 223/2006, conv. con modificazioni in l. n. 248/2006. Violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa; in presenza dell’obbligo di adozione delle misure di salvaguardia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990.

2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Decreto Interdirigenziale 10 ottobre 2003. Violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e sviamento.

3 – Eccesso di potere per sviamento e per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per carente istruttoria.

Questa Sezione, con l’ordinanza n. 683/2012, resa nella camera di consiglio del 22.2.2012, ha accolto la domanda cautelare proposta, evidenziando in motivazione il permanente inadempimento dell’amministrazione in ordine all’obbligo di adottare le c.d. “misure di salvaguardia”.

Nelle more della definizione del giudizio è intervenuta la legge 26 aprile 2012, n. 44, la quale ha convertito il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il quale all’art. 10, comma 5, dispone che, “al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell’azione nei settori di competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia...

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