N. 8 SENTENZA 11 - 20 gennaio 2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), promosso dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento vertente tra A. A. e l'Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali con ordinanza del 24 febbraio 2011, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di A.A., dell'Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Massimo Luciani e Matteo Fusillo per l'Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da A.A. contro l'Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi).

La Corte rimettente deduce che l'attore nel giudizio principale, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali e titolare di posizione assicurativa anche presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, non avendo maturato i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione in alcuna delle due gestioni, aveva presentato, in sede amministrativa, domanda per ottenere la pensione di anzianita' mediante totalizzazione dei periodi assicurativi vantati nelle due gestioni, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2006.

L'art. 4, comma 1, di tale decreto legislativo dispone che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati e il successivo comma 3 dello stesso art. 4 dispone che, per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), tra i quali rientra anche la Cassa convenuta nel giudizio a quo, la misura del trattamento e' determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei criteri indicati dalla medesima norma.

La Corte d'appello di Torino afferma che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali aveva determinato il trattamento pro quota a proprio carico applicando, appunto, i parametri di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006, liquidando cosi' in favore dell'assicurato un importo sensibilmente inferiore a quello che sarebbe risultato ove fossero state seguite le regole di calcolo proprie dell'ente e contenute nel Regolamento di esecuzione della Cassa, nella versione vigente dal 1° gennaio 2004. Questo, infatti, prevede all'art. 53 che la pensione di anzianita', relativa agli iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2004 (come l'attore nel giudizio principale), sia determinata dalla somma della quota retributiva (calcolata in base a criteri che valorizzano i redditi professionali antecedenti la data del 1° gennaio 2004) e della quota contributiva (pari all'importo determinato dalla trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale istituita dal 1° gennaio 2004).

L'assicurato aveva quindi promosso il giudizio a quo chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto alla liquidazione della quota di pensione provvisoria di anzianita' da totalizzazione maturata presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali secondo le regole di calcolo proprie della Cassa medesima e vigenti alla data del pensionamento. Tanto premesso, la Corte rimettente sostiene che la norma censurata, disponendo che per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 la misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi e' determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo, contrasterebbe con l'art. 76 Cost., per violazione del principio direttivo dettato dall'art. 1, comma 2, lettera o), della legge delega 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), secondo il quale, nel ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, il legislatore delegato era tenuto a prevedere che ogni ente presso cui sono versati i contributi sia tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico determinato 'secondo le proprie regole di calcolo'.

Invece, le regole del sistema di calcolo contributivo stabilite dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 si discostano ampiamente da quelle dettate dal citato art. 53 del Regolamento di esecuzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali.

Il giudice a quo aggiunge che la conferma della volonta' del legislatore delegato di introdurre una disciplina generale difforme dalla delega si ricava dal comma 5 dell'art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006, ove, sempre in riferimento agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, e' prevista, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi 3 e 4, l'applicazione del 'sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima', qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Quindi, cio' che nella legge delega era indicato come principio generalizzato, nel decreto legislativo risulta trasformato in eccezione rispetto ad un diverso principio che fa invece riferimento alle 'regole del sistema di calcolo contributivo'.

Ad avviso della Corte rimettente, l'art. 4, comma 3, del d.lgs.

n. 42 del 2006 confligge anche con l'art. 3 Cost., poiche' la norma censurata e' fonte di un'irragionevole disparita' di trattamento con gli assicurati presso gli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto...

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