CIRCOLARE 22 febbraio 1999, n.1 - Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative

Ai procuratori generali presso le corti di appello e, per conoscenza

Al Ministero dell'interno - Divisione servizi demografici Al Ministero dell'interno - Divisione cittadinanza Al Ministero degli affari esteri - DGEAS - Ufficio VIII Al Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Ministero della sanita' - Ufficio legislativo Agli assessori regionali alla sanita' All'Istituto nazionale di statistica Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.

403, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 27 novembre 1998, e' stato emanato il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

L'entrata in vigore delle relative disposizioni e' prevista novanta giorni dopo la pubblicazione, vale a dire alla data del 22 febbraio 1999, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge n.

127/1997.

Nell'approssimarsi del suddetto termine la Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (Direzione della autonomie - Servizio enti locali) ha emanato in data 21 gennaio 1999 una circolare esplicativa della ratio della nuova normativa e di commento dei singoli articoli. Con essa sono state illustrate le ragioni e le modalita' dell'ampliamento della possibilita' di utilizzo nei rapporti con la pubblica amministrazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorieta' (senza l'autenticazione delle sottoscrizioni) in materia di stati, fatti e qualita' personali, il cui uso e' stato esteso anche in favore di chi non sa o non puo' firmare per analfabetismo o per impedimento fisico nonche' in favore dei cittadini della Comunita' europea e, entro certi limiti, degli extracomunitari. Nella suddetta circolare e' stato pure sottolineato il rafforzamento dell'obbligo dell'acquisizione di ufficio da parte della pubblica amministrazione, con eventuale ricorso ai mezzi telematici e informatici, di documenti e di informazioni ricavabili da altri registri della pubblica amministrazione, nel rispetto pero' della tutela della riservatezza dei relativi dati. E sono stati evidenziati: i casi di non sostituibilita' dei certificati; gli obblighi delle amministrazioni di procedere ai controlli del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; le abrogazioni di una serie di articoli della legge n. 15/1968 incompatibili con le nuove norme di semplificazione.

Cio' premesso occorre rilevare, ad integrazione di quanto esposto dal Ministero dell'interno, che nel contesto del regolamento in questione sono state inserite alcune disposizioni che riguardano in maniera specifica la materia dello stato civile. Percio' questa Direzione, cui competono istituzionalmente i compiti di governo del settore, deve sin da ora impartire le direttive interpretative occorrenti per assicurare l'uniforme applicazione operativa della nuova normativa nei singoli casi concreti da parte degli uffici dello stato civile coinvolti nelle relative problematiche.

A tal fine vengono emanate le seguenti direttive

1) per effetto di quanto disposto del regolamento n. 403/1998 si osserva: a) che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i), possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva delle relative certificazioni, nei rapporti con la pubblica amministrazione , i dati contenuti nei registri dello stato civile che siano a diretta conoscenza dell'interessato; b) che ai sensi dell'art. 1, comma 2, anche i certificati e gli estratti dei registri dello stato civile richiesti dai comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza possono essere sostituiti da autocertificazioni; c) che ai sensi dell'art. 9...

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