Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso e della selezione previste dall'articolo 16, lettera a) e lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame ...

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante

"Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.

443, cosi' come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.

200; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno 1998, prot.

n. 109/98; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 9397-6/4-15 del 30 dicembre 1998; A d o t t a il seguente regolamento

Capo I Concorso interno Art. 1.

Nomina a vice sovrintendente 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della polizia penitenziaria si consegue, nel limite del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame teoricopratico e superamento del successivo corso di formazione tecnicoprofessionale di cui all'articolo 8, riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il testo del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.

- Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.

216, e' il seguente

"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

  1. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che

    a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia...

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