DECRETO 19 settembre 2002 - Disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, in attuazione degli articoli 4, comma 3, e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo firmato a Parigi il 18 novembre 1974 e relativo ad un programma internazionale per l'energia da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE); Vista la direttiva comunitaria n. 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva n. 68/414/CEE, che stabiliva l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che istituiscono l'Agenzia nazionale per le scorte di riserva; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 98/93/CE sulle scorte petrolifere di riserva e l'adeguamento di esse anche alla normativa AIE; Visti in particolare l'art. 4, comma 3, e l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 22/2001 che demandano ad apposito provvedimento amministrativo, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, rispettivamente la disciplina delle contabilizzazioni dei prodotti petroliferi nel riepilogo statistico delle scorte nonche' delle possibilita' di conversione e sostituzione tra prodotti e dei trasferimenti degli stessi e la fissazione delle modalita' di trasmissione al Ministero delle attivita' produttive dei dati relativi al costo delle scorte; Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'emanazione del suddetto provvedimento; Decreta

Art. 1.

Ai fini della determinazione dell'ammontare annuo delle scorte obbligatorie, tutti i titolari di deposito fiscale e gli operatori registrati sono tenuti a comunicare al Ministero delle attivita' produttive, entro il 20 gennaio di ciascun anno, i quantitativi immessi al consumo presso il loro impianto nel corso dell'anno precedente; ai fini della ripartizione della scorta tra tutti i soggetti tenuti all'obbligo, le immissioni al consumo debbono essere dettagliatamente comunicate per singola societa' che ha assolto l'imposta o che ha destinato il prodotto ad un uso esente.

Tali comunicazioni, firmate dal responsabile del deposito, hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; se sono inviate per posta, fa fede la data del timbro postale.

Il Ministero delle attivita' produttive, anche avvalendosi della Guardia di...

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