LEGGE 7 novembre 1977, n. 883 - Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974

Coming into Force22 Dicembre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/12/07/077U0883/ORIGINAL
Enactment Date07 Novembre 1977
Published date07 Dicembre 1977
Official Gazette PublicationGU n.333 del 07-12-1977 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' approvato l'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 67 dell'accordo stesso.

Art 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, valutato per il periodo 1974-77 in lire 700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi saranno determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 novembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Agreement

AGREEMENT ON AN INTERNATIONAL ENERGY PROGRAM

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

TRADUZIONI NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, tra cui il testo in lingua inglese.

ACCORDO SU UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA

PREAMBOLO

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DEL CANADA, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GIAPPONE, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DEL REGNO DI NORVEGIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, E DEGLI STATI UNITI D'AMERICA,

DESIDERANDO assicurare rifornimenti petroliferi regolari a condizioni ragionevoli ed eque,

DECISI ad adottare comuni ed efficaci misure per far fronte a situazioni di emergenza nei rifornimenti petroliferi attraverso la creazione di un programma di autosufficienza nei rifornimenti petroliferi, in caso di emergenza, attraverso la restrizione della domanda e l'assegnazione delle disponibilita' petrolifere tra i loro Paesi su una base di equita',

DESIDERANDO assicurare rapporti di cooperazione con i Paesi produttori di petrolio e con gli altri Paesi consumatori, inclusi quelli in via di sviluppo, sia attraverso un fruttuoso dialogo, sia attraverso altre forme di cooperazione, per favorire l'opportunita' di una migliore intesa tra Paesi consumatori e produttori,

CONSAPEVOLI degli interessi degli altri Paesi consumatori di petrolio, inclusi quelli in via di sviluppo,

DESIDERANDO svolgere un ruolo piu' attivo in rapporto all'industria petrolifera attraverso la creazione di un vasto sistema internazionale di informazioni e di una struttura permanente di consultazione con le compagnie petrolifere,

DECISI a ridurre la loro dipendenza dalle importazioni petrolifere attraverso sforzi comuni a lungo termine per la conservazione dell'energia, per il rapido sviluppo di fonti alternative di energia, per la ricerca e lo sviluppo nel settore energetico e in quello dell'arricchimento dell'uranio,

CONVINTI che questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto attraverso sforzi comuni e continui nell'ambito di organismi efficienti,

MANIFESTANDO l'intenzione che tali organismi siano creati nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economici,

CONSAPEVOLI che altri Paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economici possono manifestare l'intenzione di collaborare a tali sforzi,

CONSIDERANDO la particolare responsabilita' dei Governi per i rifornimenti energetici,

CONCLUDONO che e' necessario stabilire un Programma internazionale per l'energia, da realizzarsi attraverso una Agenzia internazionale per l'energia, ed a questo fine,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

ARTICOLO INTRODUTTIVO

Articolo 1
  1. I Paesi partecipanti realizzeranno il Programma internazionale per l'energia secondo quanto stabilito nel presente Accordo attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia, descritta nel Capitolo IX, ed indicata qui di seguito come "l'Agenzia".

  2. Il termine "Paesi partecipanti" si riferisce agli Stati ai quali il presente Accordo si applica in via provvisoria, ed agli Stati per i quali l'Accordo e' entrato e rimane in vigore.

  3. Il termine "gruppo" si riferisce ai Paesi partecipanti come gruppo.

CAPITOLO I AUTOSUFFICIENZA IN CASO DI EMERGENZA
Articolo 2
  1. I Paesi partecipanti istituiranno un comune livello di autosufficienza nelle disponibilita' petrolifere in caso di emergenza. A tale scopo ogni Paese partecipante manterra' riserve di emergenza sufficienti a soddisfare, senza importazioni petrolifere nette, i propri consumi per almeno 60 giorni; sia i consumi che le importazioni petrolifere nette saranno calcolati ai livelli medi giornalieri del precedente anno solare.

  2. II Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza non piu' tardi del 1 luglio 1975, stabilira' la data a partire dalla quale verra' convenuto che l'impegno per le riserve di emergenza di ciascun Paese partecipante sia elevato, al fine di calcolare il rispettivo diritto di rifornimento, ad un livello di 90 giorni. Ogni Paese partecipante aumentera' a 90 giorni il suo effettivo livello di riserve di emergenza e si adoperera' di farlo per la data cosi' decisa.

  3. Il termine "impegno per le riserve di emergenza" rappresenta le riserve di emergenza equivalenti a 60 giorni delle importazioni petrolifere nette, come definite al paragrafo 1, e, a partire dalla data che verra' convenuta secondo il paragrafo 2, a 90 giorni delle importazioni petrolifere nette come definito al paragrafo 2.

Articolo 3
  1. L'impegno per le riserve di emergenza di cui all'articolo 2 puo' essere soddisfatto da:

    - scorte petrolifere;

    - disponibilita' di combustibile sostituibile;

    - capacita' produttiva petrolifera non utilizzata;

    in conformita' con le disposizioni dell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

  2. Il Comitato dei Ministri decidera' a maggioranza, non piu' tardi del 1 luglio 1975, in quale misura l'impegno per le riserve di emergenza puo' essere soddisfatto dagli elementi menzionati al paragrafo 1.

Articolo 4
  1. Il Gruppo permanente per i problemi d'emergenza esaminera', senza soluzione di continuita', l'efficacia delle misure adottate da ogni Paese partecipante per soddisfare il proprio impegno per le riserve di emergenza.

  2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferira' al Comitato direttivo il quale avanzera' le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri puo', decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti.

CAPITOLO II RESTRIZIONE DELLA DOMANDA
Articolo 5
  1. Ogni Paese partecipante terra' pronto in qualsiasi momento un programma di misure contingenti per...

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