DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2001, n. 22 - Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Coming into Force10 Marzo 2001
End of Effective Date09 Febbraio 2013
Enactment Date31 Gennaio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/02/23/001G0069/CONSOLIDATED/20130126
Published date23 Febbraio 2001
Official Gazette PublicationGU n.45 del 23-02-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 22 e l'allegato A;

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi alla istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Scorte petrolifere di riserva

  1. Le scorte petrolifere di riserva del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 maggio.

  2. All'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si provvede entro la data del 31 luglio di ogni anno.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 249

Art 2.

Soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e tipologia dei prodotti

  1. Il mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e' assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del presente decreto.

  2. Ai fini di cui al comma 1, l'immissione in consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

  3. Nel decreto di cui all'articolo 1 sono definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di riserva tra i soggetti di cui al comma 1.

  4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 e' tenuto all'obbligo di scorta indipendentemente dal tipo di attivita' svolta e dall'impianto presso cui e' avvenuta l'immissione in consumo.

  5. I soggetti che iniziano l'immissione in consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello dell'immissione in consumo.

  6. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l'attivita' di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno solare di attivita' e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali e' avvenuta l'immissione in consumo.

  7. Per i soggetti che effettuano immissioni in consumo presso un impianto per quantitativi annuali per ciascuna categoria inferiori a 1000 tonnellate l'obbligo del mantenimento delle scorte e' a carico del titolare dell'impianto presso il quale e' avvenuta l'immissione in consumo.

  8. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno per la determinazione della scorta i quantitativi destinati al bunkeraggio per la navigazione marittima.

Art 2.

Soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e tipologia dei prodotti

  1. Il mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e' assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del presente decreto.

  2. Ai fini di cui al comma 1, l'immissione in consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

  3. Nel decreto di cui all'articolo 1 sono definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di riserva tra i soggetti di cui al comma 1.

    4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 e' obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attivita' svolta e dalla capacita' autorizzata dell'impianto presso il quale e' avvenuta l'immissione al consumo.

  4. I soggetti che iniziano l'immissione in consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello dell'immissione in consumo.

  5. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l'attivita' di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno solare di attivita' e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali e' avvenuta l'immissione in consumo.

  6. Per i soggetti che effettuano immissioni in consumo presso un impianto per quantitativi annuali per ciascuna categoria inferiori a 1000 tonnellate l'obbligo del mantenimento delle scorte e' a carico del titolare dell'impianto presso il quale e' avvenuta l'immissione in consumo.

  7. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno per la determinazione della scorta i quantitativi destinati al bunkeraggio per la navigazione marittima.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 249

Art 3.

Calcolo e ripartizione delle scorte petrolifere di riserva

  1. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1, dell'articolo 1, non puo' essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente, incrementato della differenza necessaria a soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'Agenzia internazionale per l'energia, di seguito denominata A.I.E., in misura non inferiore a quella corrispondente a novanta giorni delle importazioni nette di greggio e prodotti petroliferi.

  2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della determinazione dell'obbligo complessivo di cui al comma 1, da calcolare entro il 31 marzo di ciascun anno, provvede a:

    1. definire l'ammontare delle immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente da ciascun impianto e per ciascuna categoria

      di prodotto, detraendo da tale ammontare la parte del consumo

      interno coperta da prodotti derivati dal greggio di estrazione

      nazionale fino ad un massimo del 25% del consumo interno stesso; a

      calcolare l'equivalente di almeno novanta giorni delle immissioni

      in consumo; a detrarre la scorta operativa delle raffinerie che

      abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero

      o per l'esportazione, pari a ventitre' giorni, dei prodotti

      ottenuti da tali specifiche lavorazioni;

    2. definire l'ammontare dell'ulteriore scorta di riserva, espressa in termini di categorie di prodotti, necessaria ad adempiere agli

      obblighi discendenti dalla legge 7 novembre 1977, n. 883, fermo

      restando quanto previsto all'articolo 10.

  3. L'obbligo che e' a carico dei soggetti, indicati nell'articolo 2, comma 1, e' calcolato in proporzione alle immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente dei prodotti appartenenti alle tre categorie di cui all'allegato A, da calcolarsi sulla base dei coefficienti di cui all'articolo 2, comma 3, stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1.

  4. Le immissioni in consumo dei prodotti petroliferi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT