DECRETO 18 ottobre 2007 - Procedure e criteri relativi alla scelta dei componenti la Commissione per le pari opportunita'' tra uomo e donna.

IL MINISTRO PER I DIRITTI

E LE PARI OPPORTUNITA'

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'art. 2, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, con il quale il Ministro senza portafoglio per i diritti e le pari opportunita' e' delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunita', nonche' la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante il Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato regolamento, che prevede la nomina da parte del Ministro per i diritti e le pari opportunita' dei membri della Commissione;

Considerata la necessita' di predeterminare le procedure ed i criteri per la scelta dei componenti della suddetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il presente provvedimento stabilisce in sede di prima applicazione le procedure e i criteri relativi alla scelta dei componenti della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, di seguito denominata Commissione, riordinata con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, di seguito denominato regolamento.

    Art. 2.

  2. I componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del regolamento sono scelti, nell'ambito delle associazioni e dei movimenti di donne che hanno dichiarato la loro disponibilita' a comporre la commissione entro il 15 settembre 2007.

  3. Ai fini della scelta dei componenti di cui al comma 1, e' istituito un apposito organo di valutazione i cui membri sono nominati con successivo decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita' e non percepiscono compensi per l'attivita' svolta.

  4. I componenti di cui al comma 1 devono essere scelti in ragione di uno per ciascuna delle associazioni o movimenti di donne che...

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