DECRETO 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante ´Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30, della legge 30 dicembre 1991, n.

413ª; Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante ´Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenzaª; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante ´Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudizialeª; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante ´Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662ª; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, recante ´Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolturaª; Visto l'articolo 5-quater, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27 il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, emanato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere n. 11283/04 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 dicembre 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.

24480 del 29 dicembre a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a

il seguente regolamento

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d'ora in poi, camera di commercio), nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante ´Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 431ª e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993.

    Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994 concernente

    ´Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolturaª

    ´3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.ª.

    - Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante ´Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudizialeª e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997.

    - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante ´Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662ª e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.

    - Il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, recante ´Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolturaª e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001.

    Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2002), convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2003), concernente: ´Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilitaª

    ´2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di applicazione dell'art. 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002ª.

    Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988) concernente

    ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consigli dei Ministriª.

    ´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.ª.

    Note all'art. 1

    Per il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge n.

    580 del 1993, si veda nelle note alle premesse.

    - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante ´Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662ª e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.

    Art. 2.

    Sanzioni amministrative 1. La sanzione amministrativa consiste nel pagamento, in favore della camera di commercio, di una somma di denaro in dipendenza delle violazioni previste dal presente regolamento e nella misura determinata in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

  2. La sanzione pecuniaria e' irrogata dalla camera di commercio competente per territorio, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

    Note all'art. 2

    - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante ´Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662ª e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998.

    Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n.

    580 del 1993

    ´Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate ´camere di commercioª, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

  3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale...

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