PROVVEDIMENTO 26 Novembre 2007 - Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia. (Provvedimento n. 2564).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;

Visto il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia;

Ritenuta la necessita' di modificare il regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, in modo da consentire una piu' celere definizione dei procedimenti disciplinari, in caso di esigenza;

Vista la delibera del consiglio assunta nella riunione del 17 ottobre 2007;

A d o t t a il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006

  1. All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, lettera g), le parole "che svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166" sono soppresse;

    2. al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la lettera "h-bis) "ruolo": il ruolo previsto dall'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in cui sono iscritti i soggetti che svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166".

  2. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1 le parole "nell'ambito della Direzione coordinamento giuridico" sono soppresse;

    2. il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2; il termine puo' essere interrotto una sola volta per la richiesta di atti e documenti di cui al comma 2 e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.";

    3. al comma 4 le parole "a conclusione dell'istruttoria" sono sostituite dalle seguenti: "esaminati gli atti";

    4. al comma 4 le parole "responsabile della Direzione coordinamento giuridico" sono sostituite dalle seguenti: "Vice direttore generale ovvero...

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