DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2005, n. 225 - Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva

DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2005, n.225

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002

relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e successive modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria per il 2003, ed in particolare l'articolo 3; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 29 aprile 2004 concernente disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004, che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004 di attuazione del citato decreto ministeriale in data 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2004; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive e per gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Imballaggi per le vendite al dettaglio

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga per vendere o venda gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002 in imballaggi preconfezionati non conformi all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 1019/2002, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma

    1. da cento euro a seicento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacita' superiore a quelle massime consentite; b) da ottocento euro a quattromilaottocento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrita' dopo la prima utilizzazione.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al...

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