DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205

Coming into Force15 Gennaio 2000
Published date31 Dicembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/31/099G0583/CONSOLIDATED/20010606
Enactment Date30 Dicembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.306 del 31-12-1999 - Suppl. Ordinario n. 233
Titolo I RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI
Capo I Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonche' per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1999;

Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della legge di delegazione;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Depenalizzazione

  1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonche' di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 2.

Sanzioni amministrative pecuniarie

  1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, e' cosi' determinato:

    1. se la violazione e' punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta e' pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;

    2. se la violazione e' punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, e' dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva e' inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;

    3. se la violazione e' punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, e' dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva e' inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.

  2. Se per la violazione e' prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta e' pari:

    1. all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;

    2. all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;

    3. al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.

Art 3.

Sanzioni amministrative accessorie

  1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilita' delle pene accessorie e' prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.

  2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 puo' applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravita' dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

    1. nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita';

    2. per i fatti di particolare gravita' dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.

  3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art 4.

Autorita' competente

  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate dalle autorita' amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative gia' previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.

  2. Per le violazioni previste dalle leggi 4 novembre 1951, n. 1316, 7 dicembre 1951, n. 1559, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio 1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659, 4 novembre 1981, n. 628, 2 agosto 1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.

Titolo I RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI
Capo II Modifiche della disciplina sanzionatoria
Art 5.

Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale

  1. Dopo l'articolo 517 del codice penale e' inserito il seguente:

"Art. 517-bis (Circostanza aggravante). - Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificita' sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo' disporre, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.".

Art 6.

Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

  1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, e' cosi' modificata:

  1. il terzo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

    "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con...

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