DECRETO 1 marzo 2002 - Modalita' riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsita'

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento CE n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2001, che istituisce l'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, affidando a tale Ufficio, tra l'altro, il compito di raccogliere tutte le informazioni sulla falsificazione dell'euro e di gestire tali informazioni provenienti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 8; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 21 gennaio 2002, con il quale e' stata data attuazione all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; Viste le lettere numeri 704400 e 704401 del 13 dicembre 2001, rispettivamente indirizzate alla Commissione europea e alla Banca centrale europea, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1338/01; Ritenuto opportuno emanare, in base all'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge, disposizioni applicative del comma 1 del medesimo articolo; Decreta

Art. 1.

Soggetti obbligati a ritirare le monete in euro 1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le monete denominate in euro sospette di falsita' e le trasmettono all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; le Poste italiane S.p.a.; la Cassa depositi e prestiti; le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, comprese le societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le societa' di investimento a capitale variabile di cui all'art.

1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58; le societa' di gestione del risparmio...

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