Testo del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 24 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 5), recante: ??Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato ...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese (( soggette alle disposizioni sul fallimento )) in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di seguito denominato: ´decreto legislativo n. 270ª purche' abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti

  1. lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

    Riferimenti normativi

    - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: ´Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274ª, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.

    L'art. 27,comma 2, e' il seguente

    ´2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa

  2. tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (´programma di cessione dei complessi aziendaliª); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (´programma di ristrutturazioneª)ª.

    Art. 2.

    Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria 1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere al (( Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza )) al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

    1. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa (( alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario )), con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro.

    2. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato immediatamente al competente tribunale.

      Riferimenti normativi

      - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: ´Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274ª, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.

      L'art. 38 e' il seguente

      ´Art. 38 (Nomina del commissario straordinario). - 1.

      Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da almeno due di essi.

    3. La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.

    4. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso e' data altresi' pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il regolamento previsto dall'art. 94.

    5. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 34ª.

      Art. 3.

      Funzioni del commissario straordinario 1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e, (( sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza )).

    6. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine puo' essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non piu' di ulteriori sessanta giorni.

    7. Il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, (( presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 )).

      Riferimenti normativi

      - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: ´Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274ª, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.

      L'art. 5 e' il seguente

      ´Art. 5 (Obblighi dell'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza). - 1.

      L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27.

    8. L'imprenditore deve altresi' depositare presso la cancelleria del tribunale

  3. le scritture contabili; b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata; c) una situazione patrimoniale aggiornata a non piu' di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso; d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.ª

    Art. 4.

    Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione 1. Il tribunale, ((con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara )) lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270.

    (( 1-bis. Qualora il tribunale accerti...

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