Articoli
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art
1.
Della Cassa depositi e prestiti
Con effetto dal 1 luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente organizzazione, patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, e' disciplinata dalla presente legge, nonche' dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto.
Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, e' soppressa.
Il Parlamento esercita il controllo sull'attivita' della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni e integrazioni.
Art
1.
Della Cassa depositi e prestiti
Con effetto dal 1 luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente personalita' giuridica, nonche' organizzazione, patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, e' disciplinata dalla presente legge, nonche' dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto.
Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, e' soppressa.
Il Parlamento esercita il controllo sull'attivita' della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni e integrazioni.
Art
2.
Fondo di dotazione
La Cassa depositi e prestiti ha un proprio fondo di dotazione la cui consistenza iniziale e' di lire 100 miliardi da prelevarsi dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti, esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
Il fondo verra' annualmente incrementato da una quota degli utili di gestione, determinata ai sensi del successivo articolo 4.
Art
3.
Operazioni di raccolta
La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:
il fondo di dotazione;
i fondi provenienti dal risparmio postale;
i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344;
i fondi provenienti dall'emissione di titoli;
i rientri di capitale;
prestiti esteri.
Art
3.
Operazioni di raccolta
La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:
il fondo di dotazione;
i fondi provenienti dal risparmio postale;
i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344;
i fondi provenienti dall'emissione di titoli;
i rientri di capitale;
prestiti esteri.
g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.
Art
4.
Conto economico
Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per la meta' al fondo di riserva e per l'altra meta' al fondo di dotazione.
Le eventuali perdite di esercizio che non si siano potute ripianare con gli utili netti conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.
Art
4.
Conto economico
Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sara' investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.
Le eventuali perdite di esercizio che non si siano potute ripianare con gli utili netti conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.
Art
4.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 284.
Art
5.
Organi
Sono organi della Cassa depositi e prestiti:
il presidente del consiglio di amministrazione;
il consiglio di amministrazione;
il direttore generale;
il collegio dei revisori.
Art
6.
Presidenza
Il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' il Ministro del tesoro.
Art
7.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' composto:
dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo presiede;
dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
dal ragioniere generale dello Stato;
dal direttore generale del Tesoro;
da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro del tesoro e nominati con suo decreto;
da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
Il mandato degli esperti di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma e' di quattro anni ed e' rinnovabile per non piu' di una volta.
Le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere e) ed f) sono soggette alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
I compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro.
Art
8.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione delibera:
sulla concessione dei finanziamenti;
sullo stato di previsione delle spese di amministrazione;
sui rendiconti annuali;
sull'emissione di titoli;
sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
sulle procedure di acquisizione di beni e servizi;
sulla determinazione degli organici, nonche' sull'ordinamento e l'organizzazione del personale, in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi di cui al successivo articolo 11;
su ogni altro argomento che non sia riservato alla competenza di altri organi della Cassa depositi e prestiti.
Il consiglio di...