Art
1.
Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito dal seguente:
"I fondi comunque affiniti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:
in prestiti a Comuni, Province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;
in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;
in obbligazioni di Enti ai cui capitale la Cassa partecipi per legge;
in conto corrente con il Tesoro dello Stato;
negli altri modi stabiliti da apposite leggi".
Art
2.
L'articolo 69 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' abrogato.
Art
3.
Su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro, la Cassa e' autorizzata, per le sue occorrenze, a prelevare dai fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, somme non superiori complessivamente ad un terzo del saldo, al 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione stessa, del conto corrente che la Cassa intrattiene con il Tesoro dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il...