DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 284 - Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force01 Settembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/17/099G0361/CONSOLIDATED/20001229
Enactment Date30 Luglio 1999
Published date17 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.192 del 17-08-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettera g);

Ravvisata l'esigenza di riordinare l'attuale assetto organizzativo e funzionale della Cassa depositi e prestiti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Acquisto il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Natura giuridica e compiti

  1. La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato dotata, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modifiche e integrazioni, di propria personalita' giuridica e di autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, svolge, nel rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria solidita' patrimoniale, le seguenti attivita' e servizi di interesse economico generale:

    1. ricevere direttamente depositi, con la garanzia dello Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni, enti locali e di altri enti pubblici, nonche' di privati nei casi prescritti da leggi o da regolamenti ovvero su disposizione dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;

    2. concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli altri enti pubblici, ai gestori di pubblici servizi, alle societa' a cui la Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla legge;

    3. gestire fondi e svolgere attivita' per conto delle amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalita' previsti dalla legge, di altri soggetti;

    4. svolgere altre attivita' e altri servizi ad essa assegnati.

  2. La Cassa depositi e prestiti puo' esercitare attraverso la costituzione o partecipazione, anche di controllo, in societa' di capitali, attivita' strumentali, connesse o accessorie ai suoi compiti istituzionali.

    Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

R i s o r s e

  1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti utilizza, oltre al proprio patrimonio:

    1. i fondi provenienti dai depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

    2. i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato;

    3. i fondi...

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