DELIBERAZIONE 4 luglio 2008 - Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d''imposta di cui all''articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. (Deliberazione n. ARG/com 91/08).

L'AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 luglio 2008;

Visti:

l'art. 81, commi 16, 17, 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito: decreto-legge n. 112/08);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

l'art. 18, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73);

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86);

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01).

Considerato che:

l'art. 81, commi 16 e 17, del decreto-legge n. 112/08 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) prevede che, in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'art. 75 testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917) sia applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che soddisfino congiuntamente le seguenti due condizioni:

abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi complessivamente superiore a 25 milioni di euro;

operino in almeno uno dei settori di seguito indicati:

(a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

(b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

(c) produzione o commercializzazione di energia elettrica;

il comma 18 del predetto art. 81 vieta agli operatori economici che soddisfino entrambe le condizioni sopra elencate di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta), attribuendo all'Autorita' il compito di vigilare sulla puntuale osservanza di tale divieto a carico di ciascuno dei soggetti obbligati;

per un efficace esercizio della suddetta funzione di vigilanza, l'Autorita' e' tenuta ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge istitutiva (legge n....

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