DECRETO 16 dicembre 1998 - Determinazione delle modalita' di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari

DECRETO 16 dicembre 1998.

Determinazione delle modalita' di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari.

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, che prevede la soppressione, tra l'altro, dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio, con effetto dal 1 gennaio 1998; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che rinvia, a data da stabilirsi con decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio, l'entrata in funzione del nuovo sistema di versamento e riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere h) e i) dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e' effettuata dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del territorio; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 4 aprile 1995, n. 334, che prevede che le ricevute di conto corrente postale intestati alle sezioni di tesoreria provinciale hanno potere liberatorio, nei confronti degli uffici, ai fini dei conti amministrativi e giudiziali; Visto l'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, che prevede che, con decreto ministeriale, sono previste le modalita' per l'introduzione di forme di pagamento delle somme dovute allo Stato, alternative al contante; Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che prevede la facolta', per i soggetti interessati di effettuare anche in euro i pagamenti delle somme dovute allo Stato; Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, che prevede la possibilita' di convenzioni con istituti di credito per il ritiro, presso gli uffici finanziari, dei fondi delle riscossioni da versare alle tesorerie provinciali dello Stato; Visto l'art. 1, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che, con comma 3-ter aggiunto all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, prevede che con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della pogrammazione economica, sono stabilite le modalita' per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari; Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede che con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, sono individuati gli uffici autorizzati a riscuotere l'imposta di bollo; Considerata la necessita' e la convenienza, ai fini di consentire il...

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