Risarcibilità dei danni subiti a seguito d'incidente stradale dal proprietario non conducente del veicolo incidentato e diritto dell'unione europea

AutoreMaurizio Orlandi
Pagine105-119
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2015
Dottrina
RisaRcibilità dei danni
subiti a seguito d’incidente
stRadale dal pRopRietaRio
non conducente
del veicolo incidentato e
diRitto dell’unione euRopea
di Maurizio Orlandi (*)
SOMMARIO
1. La fattispecie. 2. Il contesto normativo europeo. 3. Eff‌icacia
della normativa europea. 4. Inapplicabilità delle Direttive nei
rapporti orizzontali. 5. Le soluzioni alternative; 5-1) Le Diret-
tive confermatrici di principi generali. 5-2) Le direttive come
strumento d’interpretazione del diritto interno. 5-3) L’azione
risarcitoria contro lo Stato membro responsabile di una vio-
lazione del diritto dell’Unione europea. 6. Il risarcimento dei
danni subìti dal terzo trasportato nella situazione attuale.
1. La fattispecie
Con sentenza 30 luglio 2013, n. 19963 (1) la S.C. ha
risolto una controversia relativa alla risarcibilità dei danni
subìti a seguito di incidente stradale dal proprietario non-
conducente che risulta trasportato sul veicolo incidenta-
to, diritto che, come vedremo tra breve, è chiaramente
affermato dalla normativa dell’Unione europea ma - al
momento del verif‌icarsi dell’evento - non ancora chiara-
mente delineato nel diritto interno italiano ed in partico-
lare nella Legge 990 del 1969 (2), così come novellata dal
1992 (4).
Più specif‌icamente la pronuncia della S.C. affronta in
maniera ineccepibile diverse questioni di diritto naziona-
le, quali gli effetti probatori di un giudicato penale esterno
su una controversia civile e la corretta determinazione del
danno biologico. Ma la questione che si considera più inte-
ressante e problematica, anche se non nuova, sembra es-
sere quella riguardante gli effetti prodotti dalla normativa
dell’Unione europea (in particolare da alcune Direttive
non ancora recepite) sul diritto interno e proprio su tale
questione ci soffermeremo. In effetti la Suprema Corte,
probabilmente tratta in inganno da alcuni passaggi della
giurisprudenza della Corte di giustizia f‌inalizzati a risolve-
re questioni specif‌iche (5), e da imprecisi precedenti della
stessa Suprema Corte (6), giunge ad un risultato corretto
anche se alcuni limitati passi della motivazione, essendo
fondati su una presunta eff‌icacia diretta orizzontale di
alcune Direttive europee, non sono del tutto condivisibili.
2. Il contesto normativo europeo
In via preliminare la S.C., al punto 7A della motiva-
zione, evidenzia quale sia il contesto normativo in cui è
affermato il diritto al risarcimento del danno subìto dal
proprietario del veicolo su cui lo stesso è trasportato da
un terzo. Tale diritto è def‌inito in tre distinte Direttive
in materia di assicurazione della responsabilità civile ri-
sultante dalla circolazione di autoveicoli, emanate dalla
Comunità Economica Europea (poi Comunità europea ed
oggi Unione europea), le quali lo hanno progressivamente
puntualizzato e precisato: la n. 72/166/CEE, del 24 aprile
1976, comunemente detta «prima Direttiva», art. 3, n. 1
(7); la n. 84/5/CEE, del 30 dicembre 1983, detta «seconda
Direttiva», artt. 1, 2 e 3 (8); la n. 90/232/CEE, del 14 mag-
gio 1990, detta «terza Direttiva», art. 1, 1° comma (9). In
via preliminare va evidenziato come tale def‌inizione del
contesto normativo, effettuata dai ricorrenti nel ricorso
principale, sia stata imprecisa. In effetti, a quanto risulta
dalla stessa pronuncia - ma incredibilmente non eccepito
dai contro-interessati in corso di giudizio - l’incidente che
avrebbe scatenato l’obbligo del risarcimento si sarebbe ve-
rif‌icato il 25 aprile 1992, cioè prima della data entro cui gli
Stati membri erano tenuti a recepire la «terza Direttiva»
che, ai sensi del suo art. 6, è scaduto il 31 dicembre 1992
(10). Si rammenta che, prima della scadenza del termine
assegnato agli Stati membri per recepire una Direttiva
dell’Unione, questa è di per sé insuscettibile di produrre
alcun effetto giuridico (11), se non quello: di vietare agli
Stati membri di adottare disposizioni di diritto interno che
possano compromettere il raggiungimento del risultato
previsto dalle Direttive (12); di costituire comunque il
parametro interpretativo della norma nazionale di recepi-
mento tempestivamente adottata (13). Dunque la rilevan-
za assunta nel caso di specie dalla «terza Direttiva» può
essere considerata dubbia potendo essere solo mediata
e dipendendo dalla sussistenza di norme esplicitamente
f‌inalizzate al suo recepimento.
Per completezza di esposizione possiamo anche
ricordare che le richiamate Direttive sono state succes-
sivamente modif‌icate: dalla Direttiva del Parlamento e del
Consiglio del 16 maggio 2000, n. 2000/26/CE comunemen-

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