Ris. (Ag. entr.) 27 dicembre 2012, n. 112/E

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2/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modif‌icazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle
rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, f‌ino alla rifor-
ma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2013.
396. - 411. (Omissis).
412. É prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n.
158, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 18 dicembre 2008,
n. 199.
413. - 518. (Omissis).
519. I versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili
situati all’estero e all’imposta sul valore delle attività f‌inanzia-
rie detenute all’estero effettuati per l’anno 2011 in conformità
al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5
giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012,
ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell’articolo 19 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modif‌i-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo
modif‌icati dal comma 518 del presente articolo.
520. - 561. (Omissis).
VI
Ris. (Ag. entr.) 27 dicembre 2012, n. 112/E. Consulenza giu-
ridica - Uff‌ici dell’Amministrazione f‌inanziaria. Alienazione
dell’immobile, acquistato con l’agevolazione “prima casa”,
prima del quinquennio e mancato riacquisto entro l’anno.
Con la richiesta di consulenza giuridica specif‌icata in ogget-
to, concernente l’interpretazione dell’articolo 13 del D.L.vo n.
472 del 1997, è stato esposto il seguente QUESITO.
L’Uff‌icio Territoriale di … espone il quesito di seguito sinte-
tizzato.
Relativamente all’atto registrato in data 9 gennaio 2008, e
iscritto a campione unico per il controllo delle agevolazioni “pri-
ma casa”, il contribuente, acquirente dell’immobile agevolato,
ha presentato una richiesta di ravvedimento operoso ai sensi
dell’articolo 13 del d.lgs. 472/1997, in quanto ha venduto l’im-
mobile prima del quinquennio e ha dichiarato di non procedere
all’’acquisto di un’altra casa di abitazione entro l’anno.
Nella risoluzione 105/E del 03/10/2011, l’Agenzia delle Entra-
te ha riconosciuto ad un contribuente la possibilità di accedere
all’istituto del ravvedimento operoso nell’ipotesi di decadenza
dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della
residenza nel termine di 18 mesi, presentando apposita istanza
all’Uff‌icio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto,
con cui dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e
richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle
sanzioni in misura ridotta.
L’Uff‌icio Territoriale di … chiede se tale possibilità sia da
riconoscere anche nel caso in cui il contribuente abbia venduto
l’immobile agevolato prima del decorso del quinquennio e senza
procedere al successivo acquisto nell’anno.
SOLUZIONE PROSPETTATA
L’Uff‌icio di ... non prospetta alcuna soluzione.
PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
La Nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allega-
ta al D.P.R. n. 131 del 1986, comma 4, disciplina i casi che portano
alla decadenza dei benef‌ici dell’agevolazione “prima casa”.
In particolare, con riferimento alla fattispecie in esame,
l’agevolazione viene meno in caso di “trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benef‌ici
di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cin-
que anni dalla data del loro acquisto... Le predette disposizioni
non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benef‌ici di cui
al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale”.
La perdita del benef‌icio comporta il pagamento delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché
una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
Tanto premesso, occorre valutare se la decadenza dal benef‌i-
cio operi solo allo scadere del termine di un anno dalla rivendita
dell’immobile senza che sia stato acquistato altro immobile da
adibire ad abitazione principale dal contribuente, ovvero se la
dichiarazione di parte nello stesso senso possa avere il medesimo
effetto decadenziale.
Sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, recepita
dalla risoluzione del 31 ottobre 2011, n. 105, la dichiarazione del
contribuente non assume carattere di rinuncia all’agevolazione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la pronuncia del
28 giugno 2000 n. 8784 ha chiarito che “non è possibile conse-
guire l’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, …,
previa rinunzia ad un precedente analogo benef‌icio, conseguito
in virtù della medesima disciplina (…). A parere della suprema
Corte, infatti, la dichiarazione di voler fruire del benef‌icio “non è
revocabile per def‌inizione, tanto meno in vista di un successivo
atto di acquisto”.
Dall’orientamento giurisprudenziale richiamato deve esclu-
dersi, pertanto, che il soggetto acquirente, che abbia reso la di-
chiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla norma
di cui alla Nota II-bis), possa in data successiva rinunciare alle
agevolazioni “prima casa” fruite.
Diverse considerazioni possono svolgersi, a parere della
scrivente, laddove l’adempimento richiesto al contribuente non
attenga alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire
dei benef‌ici, ma sia, invece, riferito all’impegno che si assume.
Nella fattispecie oggetto di consulenza, infatti, la mancata
decadenza del benef‌icio di cui all’ultimo periodo del comma 4,
dipende da un comportamento che il contribuente dovrà porre
in essere in un momento successivo all’atto.
Proprio in considerazione della peculiarità di tale condizione,
il cui verif‌icarsi dipende da un comportamento del contribuente,
si ritiene che laddove sia ancora pendente il termine dei dodici
mesi per l’acquisto di altro immobile da adibire a propria abita-
zione principale, il soggetto che si trovi nelle condizioni di non
poter ovvero di non voler rispettare l’impegno assunto, anche
per motivi personali, può comunicare il proprio intendimento
all’Amministrazione f‌inanziaria.
A tal f‌ine, il contribuente che non intende adempiere all’im-
pegno di procedere all’acquisto di un nuovo immobile è tenuto
a presentare una apposita istanza all’uff‌icio presso il quale è
stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con
agevolazione “prima casa”; con tale dichiarazione il soggetto
interessato manifesta espressamente la sua intenzione di non
voler procedere all’acquisto di un nuovo immobile entro i dodici
mesi e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di
registrazione.
In questo caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della
differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, oltre al pagamen-
to degli interessi. Discorso a parte merita il regime sanzionatorio
previsto dalla Nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, comma 4.
Come precisato dalla richiamata risoluzione n. 105/E del
2011 - in un caso analogo concernente il mancato trasferimento,
entro il termine di diciotto mesi, della residenza nel comune
dove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto agevolato – nel

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