TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 agosto 2001, n. 313 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 settembre 2001, n. 357, recante: "Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura."

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 agosto

2001, n.313 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313 (in Gazzetta Ufficiale -

serie generale - n. 179 del 3 agosto 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge

28 settembre 2001, n. 357 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante:

"Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.".

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.

8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Art. 1.

  1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.

  2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000, dei carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge di cui al comma 1, e' presentata entro il 31 dicembre 2001. Gli uffici incaricati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego dei predetti carburanti provvedono alla determinazione dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15 ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per l'anno 2001, con riferimento alle superfici coltivate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di controllo dei...

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