LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013). (14A00107)

Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 2. Nell'allegato 2 e' indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014. 3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti: a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;

  1. alla gestione speciale minatori;

  2. alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati: a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternita' e della paternita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

  3. gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. 5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilita' istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998. 6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016;

    per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 6, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali. 8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1º marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o piu' proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresi' gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione puo' avviare le attivita' necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessita' del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilita' annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonche' i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale. 9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione puo' essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalita' di sviluppo anche nel settore agricolo. 10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi. 11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti. 12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma. 13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro...

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