Ripubblicazione del testo della legge 1< agosto 2003, n. 200, recante: >Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali??, corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 de...

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo della , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, e' prorogato per altri dodici mesi.

  3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n.

    166, dopo le parole: «da parte delle banche» sono inserite le seguenti: «ovvero di altri soggetti finanziatori».

  4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: «entro il 13 agosto 2003» sono sostituite dalle seguenti

    entro il 31 dicembre 2003

    .

  5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti

    entro nove mesi

    .

  6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.

  7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Note all'articolo unico della legge di conversione

    - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), come modificato dalla legge qui pubblicata

    Art. 9 (Delega al Governo in materia di finanziamento delle societa' di progetto). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche ovvero di altri soggetti finanziatori, attenendosi ai seguenti...

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