DECRETO 16 aprile 2002, n. 125 - Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1999 valido per il quadriennio 1998-2001; Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'articolo 1, comma 1, e la tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001; Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 25 maggio 2001, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stabiliti le modalita' e i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2002; Vista la comunicazione effettuata con nota n. 002/414 in data 18 marzo 2002 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

  1. La somma di cui al comma 1 dell'articolo 18, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale attuatore dell'intervento in base al presente regolamento.

  2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e' individuato, in base all'articolo 18, comma 1, della citata legge n.

    109 del 1994, e successive modificazioni, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.

  3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b)

    1. aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera determinata come di seguito

    1) 0,75 per cento per progetti il cui importo a base di gara non ecceda euro 150.000; 2) 0,70 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000; 3) 0,65 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000; 4) 0,60 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000; 5) 0,50 per cento per progetti il cui importo a base di gara supera 25.000.000 di euro; b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera determinata come di seguito

    1) 0,75 per cento per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo; 2) 0,65 per cento per progetti di manutenzione straordinaria; 3) 0,50 per cento per progetti di manutenzione ordinaria.

  4. L'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima dell'1,5 per cento nei seguenti casi

    1. progetti costituiti da piu' sottoprogetti specialistici; b) progetti realizzati per stralci funzionali.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

    "Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). -...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT