DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Novembre 2007 - Ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2007.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;

Visto l'art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;

Visto l'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale e' stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, recante "Modificazioni ed integrazioni alle modalita' di presentazione delle domande di contributo per l'otto per mille statale";

Visto l'art. 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE ex IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004;

Visto l'art. 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e' ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006;

Visto l'art. 1, comma 1233, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha sostituito il comma 69 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE ex IRPEF) e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Tenuto conto che, per l'anno 2007, lo stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'IRE, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' pari a euro 46.503.979,20;

Rilevato che risultano pervenute n. 1.142 domande;

Considerato che le regioni Trentino-Alto Adige e Valle D'Aosta non hanno presentato richieste di contributo per nessuna delle tipologie previste dal Regolamento;

Tenuto conto che la Fondazione Zetema (Matera) con nota prot. n. 108 del 15 giugno 2007 ha formalmente rinunciato alla domanda di contributo del 13 marzo 2007, relativa all'intervento per la tutela, conservazione, restauro, valorizzazione, gestione e fruibilita' del sito preistorico "Riparo Ranaldi" nel comune di Filiano (Potenza);

Considerato che, a norma dell'art. 5, comma 1, del regolamento, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2007;

Tenuto conto che possono accedere alla ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento n. 76/1998 e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 2;

Considerato, inoltre, che non sono state ammesse all'ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all'art. 2, del regolamento di cui all'allegato elenco n. 3;

Considerato, altresi' che, a norma dell'art. 3, comma 1, del regolamento, possono accedere alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonche' le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 4;

Viste, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla riconducibilita' del progetto alle fattispecie di cui all'art. 2 del regolamento, ovvero sulla relazione tecnica di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all'allegato elenco n. 5;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell'azione amministrativa;

Considerato che, secondo l'art. 2, comma 1, del regolamento, sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali;

Tenuto conto che lo stanziamento per l'anno 2006 e' stato interamente devoluto per il sostegno di progetti che perseguono significativamente l'interesse dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonche' della qualificazione del personale endogeno da destinare l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;

Ritenuto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esulano effettivamente dall'attivita' di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono funzionali all'iniziativa poiche' ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di completa autonomia;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamita' naturali, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante - in quanto ricadenti in aree denominate "a rischio molto elevato" ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico incombente sui centri abitati - perseguono l'interesse concernente la pubblica incolumita' ovvero il ripristino di beni danneggiati o distrutti a seguito di avversita' della natura, di incendi o di movimenti del suolo;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse di assicurare ai rifugiati medesimi nonche' agli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con riguardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi...

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